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Il certificato malattia ai fini lavorativi in assenza del medico di famiglia: a chi tocca?
Inserito il 28 settembre 2004 alle 23:56:28 da admin. Stampa Articolo | Stampa Articolo in pdf
medico curante
Cosa intende la legge quando parla del “medico curante” ?

E’ concetto pacifico, in base ad una giurisprudenza consolidata, che vada inteso come "medico curante" (ove non diversamente specificato) il medico che abbia prestato la sua opera professionale nel caso in esame, a qualunque categoria professionale appartenga.
Le leggi, i Decreti, e ancor piu' le sentenze delle Corti di vario tipo e grado, usano tale terminologia verso ogni categoria: con il termine di “medico curante” viene infatti chiamato, volta per volta, il medico ospedaliero, il medico di Continuita' Assistenziale, perfino il medico privato che presti la sua opera libero-professionale. Il “medico curante” quindi, come pacificamente assodato e confermato da diverse Autorita' (v. note successive) non coincide necessariamente col medico convenzionato con il SSN (4).
Cio' comporta che qualunque medico, sia esso medico di famiglia, che ospedaliero in fase di dimissione, che medico di Pronto Soccorso o addirittura medico privato in visita urgente, debba, a norma della legge 33/80 e degli obblighi deontologici (5) certificare (ovviamente solo se ne riscontri la sussistenza) l’eventuale incapacita’ lavorativa.
La legge, confermata poi da successive disposizioni (6) prevederebbe che tale certificazione venga stilata, in ogni caso, sul modulario INPS previsto nella convenzione dei medici di famiglia.
Tale modulario, pero’, non e’ in libera distribuzione per tutti i medici, ma e' di uso limitato ai medici convenzionati col SSN e agli altri medici operanti in strutture pubbliche e convenzionate: a questi i modulari vengono distribuiti (o dovrebbero esserlo) tramite i Direttori Sanitari (7).

 
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