vai alla home introduttiva di Pillole.org
 
  Articoli 
   
 
Iscritti
Utenti: 2315
Ultimo iscritto: longhi
Iscritti | ISCRIVITI
 
Il certificato malattia ai fini lavorativi in assenza del medico di famiglia: a chi tocca?
Inserito il 28 settembre 2004 alle 23:56:28 da admin. Stampa Articolo | Stampa Articolo in pdf
Note
1) Le categorie dei lavoratori per i quali va stilato il certificato su ricettario privato non avendo diritto alle indennita’ INPS, sono, salvo omissioni: gli apprendisti, le domestiche, i dipendenti di partiti politici e associazioni sindacali, impiegati dipendenti da proprietari di stabili, impiegati di credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati, impiegati dell’agricoltura, dell’industria, lavoratori autonomi, portieri, pubblici dipendenti, viaggiatori e piazzisti. In seguito alle recenti privatizzazioni alcune categorie che prima rientravano tra i pubblici dipendenti, ora fanno parte del comparto privato.
2) Tale orientamento e’ stato poi confermato dalla circolare n. 161.111/10 del 30/10/84 della Presidenza del Consiglio che riporta un parere del Consiglio di Stato dell’11/10/84. Viene specificato che l’art. 5 della Legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) non e’ applicabile al rapporto di lavoro dipendente allo Stato ne' e’ stato esteso dalla Legge a tali categorie. La normativa sulla privacy, finora, fa salve le disposizioni di leggi precedenti. Sono state studiate diverse soluzioni, nel caso di un esplicito rifiuto alla esplicitazione della diagnosi, riportate in altri articoli
3) (G.U. 31 Dicembre 79, n. 355) convertito in Legge con modificazioni con la Legge 29 Febbraio 1980, n. 33.
4) "Si precisa che, se pure, di massima, il sanitario preposto al compito in questione e' quello di libera scelta, l'espressione letterale "curante" utilizzata dal legislatore, porta a dover attribuire validita', ai fini erogativi di cui trattasi, anche alle certificazioni rilasciate, pure su modelli non "standard" (ad es. ricettario privato), da medici diversi, ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque per esigenze correlate alle specificita' della patologia sofferta.... Il criterio vale anche per i certificati rilasciati all'atto della dimissione dagli ospedali o dalle strutture di pronto soccorso..." (Circolare INPS n. 99 del 13/5/1996)
5) "I criteri che precedono risultano del resto condivisi dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (F.N.O.M.C.e O.)". (Circolare INPS n. 99 del 13/5/1996)
6) Decreto Ministero Sanita’ e del Ministero del Lavoro 30 Settembre 91; Legge 29 Febbraio 80 n. 33, Legge 23/04/81 n.55
7) "Ad evitare possibili riflessi negativi sui lavoratori, sara' cura da parte dell'INPS fornire a tutti i direttori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate il predetto modulario, da affidare al Primario responsabile del reparto e da usare, ovviamente, nei confronti dei soli aventi diritto all'indennita' di malattia erogata da questo Istituto." (Circolare INPS n. 99 del 13/5/1996)
8) "La certificazione sanitaria rilasciata, anche su modulario non regolamentare, da medici diversi da quelli di "libera scelta", compresa quella emessa dagli ospedali e dalle strutture di pronto soccorso all'atto della dimissione, e' da ritenere valida ai fini dell'erogazione dell'indennita' di malattia a condizione che contenga i requisiti sostanziali richiesti (intestazione, nominativo del lavoratore, data, firma, diagnosi e prognosi di incapacita' al lavoro). " (Circolare INPS n. 99 del 13/5/1996)
9) "[ Mentre l' Istituto]... riconosce validita' alla certificazione di incapacita' al lavoro rilasciata su ricettario privato (v. circ. n. 134368 AGO/14 del 28.1.1981), purche', ovviamente, dalla stessa siano rilevabili i dati richiesti dalla normativa vigente, si osserva che i referti di pronto soccorso ne sono spesso carenti, mancando talvolta perfino l'indicazione della prognosi." (Circolare INPS n. 145 del 28 giugno 1993).
10) " Limitatamente alle giornate di ricovero e/o alla giornata in cui e’ stata eseguita la prestazione di pronto soccorso cosi’ documentata, agli effetti del riconoscimento del diritto della prestazione, e’ sufficiente che la certificazione suddetta sia redatta su carta intestata e riporti le generalita’ dell’interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l’indicazione della diagnosi." (Circ. INPS n. 136 del 25 Luglio 2003)
11) "... pertanto qualora sul modulo di pronto soccorso non compaia la dicitura esplicita di “incapacita’ lavorativa” esso andra’ sempre e comunque sottoposto alla valutazione del centro medico legale, essendo precisa competenza del dirigente medico stabilire se sul piano legale, la “prognosi clinica” espressa e' congrua con la patologia accertata in diagnosi e assumere le successive azioni di diretta validazione del certificato o richiederne eventuale integrazione e/o controllo” (Messaggio INPS 07/11/2003 n. 968)
12) “Resta ferma in ogni caso che, qualora la certificazione redatta su modulari non regolamentari pur presentando gli elementi essenziali, senza i quali l’atto non e’ neppure qualificabile come “certificato” (e, cioe’, nominativo, intestazione e prognosi) manchi di altri requisiti rilevanti ai fini di interesse (diagnosi data e firma), la necessaria regolarizzazione della stessa dovra’ essere, operata tramite l’interessato, dai medesimi redattori; in particolare non deve essere richiesta, come talvolta e’ stato lamentato, autonoma tempestiva certificazione del periodo come sopra documentato al medico di famiglia, che tra l’atro, potrebbe anche non essere in grado di formulare, nel caso in specie, una corretta prognosi" (Circolare INPS n. 99 del 13/5/1996)
13) "Omissione d' atti d' ufficio": art. 328 C.P. La fattispecie del "falso per omissione" e’ stata indicata dalla Giurisprudenza come “omissione di un dato che l’atto pubblico sarebbe obbligato a contenere” (p.es., a proposito di cartelle cliniche: " È configurabile il falso anche nel caso della omessa indicazione di una circostanza se questa doveva essere indicata nell’atto." Trib. Messina sezione II – sentenza 31/3/2003".
14) E’ esperienza di chi scrive (anche se di puro valore aneddotico) il caso di un soggetto riportante, in seguito ad un sinistro, una grave lesione temporanea a carico dell' arto superiore destro. Il soggetto, oltre alla possibilita' di risarcimento in ambito R.C., aveva anche stipulato una polizza che comprendeva una diaria giornaliera a fronte di specifica inabilita' lavorativa. Il medico di P.S. aveva pero' in un primo tempo rifiutato di certificare questo aspetto (prognosi clinica gg. 20, prognosi lavorativa: zero), ricredendosi pero' frettolosamente (e rettificando il certificato) quando gli fu comunicato che sarebbe stato citato in giudizio.
15) D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 (1) "Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale" art. 52

 
<< obblighi e sanzioni  
 
© Pillole.org 2004-2024 | Disclaimer | Reg. T. Roma n. 2/06 del 25/01/06 | Dir. resp. D. Zamperini
A  A  A  | Contatti | Realizzato con ASP-Nuke 2.0.7 | Versione stampabile Versione stampabile | Informa un amico | prendi i feed e podcasting di Pillole.org
ore 08:24 | 926393 accessi| utenti in linea: 11085