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Se la P.A. non risponde ad una richiesta, il suo silenzio puo' configurare reato.
Inserito il 30 settembre 2000 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Il silenzio della P.A. puņ essere reato (Sentenza)



La Cassazione (VI sez. penale, sentenza 6778/2000) ha respinto il ricorso di due amministratori di ASL condannati nei gradi di merito all'interdizione ai pubblici uffici per un anno ed a una sanzione pecuniaria di un milione.
Il fatto: un medico, licenziatosi dall'Ospedale, aveva poi sollecitato per iscritto la sua riassunzione. A tale richiesta non seguiva alcuna risposta da parte della P.A. per cui il medico si era rivolta all'Autorita' Giudiziaria.
Gli Amministratori della ASL avevano sostenuto, a difesa

Il non obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione
Il carico di lavoro che aveva impedito di dar seguito alla richiesta.
La richiesta di riassunzione non poteva essere accolta in quanto il posto lasciato vacante era stato gia' occupato.
Condannati in primo grado e in appello per omissione d'atti d'ufficio, la Cassazione ha confermato la condanna affermando che le ragioni di fatto, quali eventuali difficolta' dovute alla mole di lavoro, non valgono come scusanti, ne' vale "la pretesa personale convinzione di non dover dare risposta". Anche l'impossibilita' di riassunzione nulla toglie all'obbligo di dare una risposta, seppure negativa, anche al fine di permettere all' ex dipendente di far valere suoi eventuali diritti. Se anche il ritardo della risposta fosse stato inevitabile, secondo i Magistrati, La USL avrebbe dovuto almeno esporre all' interessato i motivi della mancata sollecita risposta. I Magistrati hanno sottolineato che la conoscenza di una richiesta rivolta all'ente di cui si e' responsabile, e' "presunta" fino a prova contraria.
DZ: fonte: Biologi Italiani, n. 7, 2000


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