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Farmaci generici e sostituibilita’ in farmacia
Inserito il 26 novembre 2001 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  



Ha creato diversa confusione nel mondo medico il problema della sostituibilita’ dei farmaci con prodotti generici, da attuarsi dal farmacista. In effetti l’art. 1 del D.L. 20 Giugno 1996 n. 323 (G.U. 20 Giugno 1996 n. 143) convertito nella legge 425/96, prevede che il farmacista possa sostituire un generico corrispondente per composizione al farmaco prescritto dal medico, solo nel caso in cui il medico abbia omesso, nella sua prescrizione, il nome del titolare all’immissione in commercio. Cio’ vale a dire che, qualora il medico esegua la prescrizione indicando esclusivamente il nome del principio attivo senza specificazione della ditta, il farmacista puo’ decidere quale generico dispensare, ma tale facolta’ e’ limitata a questo unico caso.
L’art. 6 del D.P.R. 371/98 (G.U. 27/10/1998 n. 251) prevede che il farmacista possa consegnare un altro medicinale di uguale composizione in forma farmaceutica di prezzo inferiore uguale per l’S.S.N. qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzioni o nel caso in cui la farmacia ne risulti sprovvista.
Nel caso di urgenza assoluta o manifesta il farmacista puo’ consegnare un altro medicinale di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica. La circolare del Ministero della Sanita’ del 12 Novembre 98, ha poi specificato che le modalita’ di sostituzione sono confinate a ipotesi straordinarie: infatti la indisponibilita’ del farmaco da parte della farmacia deve essere temporanea e casuale. In nessun caso il farmacista puo’ proporre la sostituzione del farmaco se il medico ha espressamente indicato nella ricetta la non sostituibilita’ dello stesso. La decisione ultima se accettare o meno la sostituzione spetta comunque al paziente che deve essere informato dal farmacista della non disponibilita’ del farmaco prescritto e della possibilita’ di ottenerne un altro in sostituzione.
L’articolo 6 della legge 14/10/99 n. 362 (G.U. 20/10/1999 n. 247) prevede che "fatti salvi di urgenza assoluta o manifesta sotto il profilo sanitario, qualora il medicinale prescritto sia irreperibile…il farmacista può consegnare un altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica, avente pari indicazione farmaceutica, dandone comunicazioni al medico prescrittore". Il farmacista deve percio’ comunicare al paziente la sostituzione del farmaco e avere la sua accettazione, annotare sulla ricetta la circostanza della modifica, informarne il medico prescrittore.
Bollettino informazione farmaci" anno VIII n. 3 Maggio/Giugno 2001


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