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Garante privacy, partiti e sindacati: alcune pronunce
Inserito il 26 ottobre 2001 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  



1) Il Garante per la protezione dei dati personali ha ricevuto molte richieste da parte di organizzazioni associative, in particolare da partiti, sindacati, organizzazioni culturali e sociali. Per quanto riguarda il mero rinnovo delle adesioni, la legge 675 non pone difficoltà alle procedure già in uso.
Per ciò che riguarda, invece, le nuove adesioni, il Garante ha rilevato che, in via generale, può essere sufficiente una formula concisa ma puntuale, da riportarsi nel modulo di adesione all'associazione: "Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell'art.10 della legge n.675/96, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari".
Il Garante si è riservato di esaminare la situazione di specifiche associazioni, per le quali la mole e la qualità dei dati trattati può richiedere ulteriori garanzie per il cittadino.
Per quanto concerne in particolare le nuove adesioni al sindacato, l'Autorità ha ritenuto che la formula sopra indicata debba essere integrata con una specificazione ulteriore relativa alle conseguenze dell'adesione al sindacato:
"Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti".

2) I partiti e i movimenti politici, i sindacati, le associazioni, le confessioni religiose e gli altri organismi di tipo associativo possono continuare liberamente ad utilizzare i dati relativi ai loro iscritti o sostenitori, fatte salve alcune necessarie garanzie a tutela degli interessati. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali che ha emanato una terza autorizzazione generale relativa al trattamento dei dati sensibili da parte di queste organizzazioni, le quali dunque vengono sollevate dall'obbligo di richiedere singolarmente la prevista autorizzazione.
L'autorizzazione generale, la n. 3/1997 che sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è articolata in nove punti, fissa l'ambito di applicazione, le finalità del trattamento, le categorie di dati e i criteri per la loro conservazione e diffusione ed è rilasciata per l'utilizzo dei dati sensibili necessari per perseguire gli scopi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo.
Con questo ulteriore passo avanti compiuto dal Garante per semplificare le procedure previste dalla legge 675 del 1996, molti organismi associativi vengono autorizzati ad utilizzare informazioni di tipo sensibile (ad esempio, quelle che riguardano l'appartenenza politica, sindacale, religiosa, culturale): le fondazioni, i comitati e gli enti senza scopo di lucro, comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni anche non riconosciute, comprese le confessioni religiose e le comunità religiose, i patronati, le organizzazioni assistenziali o di volontariato, le associazioni di categoria, le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso.
L'autorizzazione non riguarda i dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale, oggetto della precedente autorizzazione emanata ieri.
Come per i precedenti provvedimenti autorizzativi, anche l'odierna autorizzazione avrà efficacia generale, a decorrere dal prossimo 30 novembre e fino al 30 settembre 1998, ed opererà automaticamente anche in riferimento alle richieste eventualmente già presentate. Nessuna ulteriore richiesta, pertanto, deve essere inviata all'Ufficio del Garante.
Il Garante ha previsto anche la possibilità per i titolari dei trattamenti di adeguarsi entro il 31 dicembre 1997 alle prescrizioni della autorizzazione generale, qualora l'adempimento non sia possibile entro un termine più breve.
Fonte: Garante Privacy


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