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Saranno più semplici le prossime convenzioni
Inserito il 30 gennaio 2001 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  



E’ stata approvata in via definitiva dal Senato il 3 Dicembre 2000 la legge intitolata "Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario" che contiene una regola che, in modo diverso rispetto al passato, regola l’entrata in vigore degli accordi collettivi nazionali (le convenzioni dei medici generici e dei pediatri). Infatti viene stabilito (art. 6) che tali accordi sono resi esecutivi con Decreto del Presidente della Repubblica entro il termine di 30 giorni della sottoscrizione previa espletamento della procedura di cui all’art. 51 del D. Legisl. 3 Febbraio ’93 n. 29 e modif.
Tale norma stabilisce che, una volta raggiunto l’accordo tra le parti, il Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro della funzione pubblica dal Consiglio stesso autorizzato, esprime entro 5 giorni dalla comunicazione il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari conseguenti diretti e indiretti. Questo parere verra’ poi trasmesso alla Corte dei Conti con la quantificazione dei relativi costi per la certificazione di contabilita’ con gli strumenti di programmazione bilancio. La Corte dei Conti deve deliberare a sua volta entro 15 giorni dalla trasmissione dei dati dopodiche’ la certificazione si intende effettuata positivamente. In caso che la Corte dei Conti respinga la convenzione il Presidente del Consiglio dei Ministri assume le iniziative necessarie per adeguare i costi contrattuali anche con una riapertura delle trattative.
In sostanza risulta non piu’ previsto il passaggio attraverso il parere del Consiglio di Stato. E’ noto come negli passati il Consiglio di Stato avesse spesso ritardato l’attuazione degli accordi convenzionali con una serie di rilievi non sempre giustificati.

D. Zamperini


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