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Alcuni comportamenti a rischio del Medico di Famiglia
Inserito il 30 ottobre 2002 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  



Ormai e' ben evidente come i medici abbiano piu' da temere, da parte delle Autorita', per mancanze di tipo legal-burocratico che per errori di tipo professionale. Pur essendo tali nozioni ben note, riteniamo utile riepilogare alcuni comportamenti che, pur essendo attuati quasi sempre per ingenuita' o per leggerezza, possono comportare gravi rischi legali.

Alcuni comportamenti da evitare:

- Non delegare le ricette alla segretaria lasciandole il ricettario firmato in bianco(Falso ideologico Art. 479 c.p, e altri). La Cassazione ha condannato per falso ideologico un medico convenzionato con una USL che aveva lasciato un ricettario firmato in bianco ad un odontotecnico per stilare ricette (Sez. Un. 7/6/1988). E' lecito, invece, far compilare le ricette e firmarle successivamente.
- Non rilasciare prescrizione senza data: a parte i casi di errore materiale (in caso, cioe', di dimenticanza, ma occorrerebbe convincerne le Autorita') si incorre anche qui nel falso ideologico, in quanto la data della prestazione e' considerata elemento essenziale.
- Non pre o post-datare certificati o ricette (Consegue a quanto detto sopra: falso ideologico).
- Non lasciare incustodite e alla portata di vista di estranei le documentazioni sanitarie degli assistiti (schede, prescrizioni, certificazioni ecc.): si possono violare contemporaneamente la normativa sul segreto professionale (art. 622 C.P.), la normativa sulla privacy (Legge 675 del 1996 e modificazioni) e il Codice Deontologico (art. 10), con gravi problemi sia penali che disciplinari.
- Non rilasciare con superficialita' certificazioni destinate a giustificare assenze dal Tribunale per eventuali testimonianze: i Magistrati, a loro giudizio, possono effettuare controlli o verifiche, e spesso lo fanno.

Tenere presente che le Asl possono svolgere ispezioni e controlli per verificare il rispetto delle disposizioni sulla incompatibilitą da parte di medici, odontoiatri, veterinari e psicologi che esercitano la libera professione presso cliniche e studi privati.
Il decreto del Ministero della sanitą del 31 luglio 1997, emanato in attuazione della legge finanziaria n.662 del 1996, attribuisce, infatti, alle aziende sanitarie locali compiti in materia di accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilitą nell'esercizio dell'attivitą medica, anche mediante accertamenti presso studi medici privati, convenzionati o non convenzionati. Il medico non puo' opporsi all' acquisizione di dati sensibili da parte degli ispettori, in quanto previsto da espresse norme di legge.
Lo ha confermato il Garante in risposta alla segnalazione di una Asl che aveva rappresentato il timore che i titolari di studi medici privati si potessero opporre ai controlli adducendo una violazione della privacy.

E' importante anche ricordare che il Pubblico Ufficiale che venga a conoscenza di un comportamento che costituisca reato perseguibile d' ufficio ha l' obbligo di sporgere denuncia.
Nel caso percio', ad esempio, che nel corso di una ispezione della ASL o di altre Autorita' ( anche effettuata per scopi diversi) vengano riscontrati dei comportamenti del tipo di quelli esemplificati, il medico puo' venirsi a trovare denunciato, o comunque in grave difficolta'.
Daniele Zamperini
"Lo dice la FIMMG", ottobre 2002

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