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Garante concorrenza: no a restrizioni accesso alla medicina generale
Inserito il 02 novembre 2005 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Il garante della concorrenza ritiene che gli accordi regionali che limitino il bando delle zone carenti possano comportare effetti restrittivi nell’accesso alla professione di medico di medicina generale oltre a ledere gli interessi degli utenti del Servizio Sanitario Pubblico.

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS315 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI MEDICO DI MEDICINA
GENERALE CONVENZIONATO CON IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE NELLA
REGIONE CALABRIA
Roma, 25 ottobre 2005
Presidente della Giunta Regionale
On. Agazio Loiero
Nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in
merito alle modalità di accesso alla professione di medico di medicina generale convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale nella regione Calabria, come disciplinato all’Accordo Regionale Medici di Medicina Generale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2003 n. 615, in attuazione dell’accordo nazionale recepito con D.P.R. n. 270/2000. L’Accordo suindicato prevede che, qualora in un dato ambito territoriale vi sia un posto vacante di medico di medicina generale, non si procede a bandire il posto vacante e, quindi, a nominare un nuovo medico di medicina generale in tutti i casi in cui, nel dato ambito territoriale, sono attivi medici di medicina generale, con massimale fino a 1.500 assistiti, che ne seguano meno di 1.000. La disposizione in questione recita testualmente che “[…] al fine di non individuare zone carenti virtuali […], vengono sospese le procedure di zona carente qualora nell’ambito individuato risultassero Medici con massimale non limitato che non abbiano acquisito almeno 1000 scelte”.
L’Autorità ritiene che tale disposizione possa comportare effetti restrittivi nell’accesso alla professione di medico di medicina generale in Calabria, oltre a ledere gli interessi degli utenti del
Servizio Sanitario Pubblico. Infatti, la sospensione delle procedure per colmare le zone carenti, in presenza di un medico che segue meno di 1.000 assistiti, produce il duplice effetto di ridurre ingiustificatamente il numero di medici di base attivi in un determinato ambito territoriale e di restringere la scelta da parte degli assistiti del proprio medico di base. Assistiti danneggiati anche per il fatto che dovranno scegliere un medico di base che, a causa della sospensione dei bandi per le zone carenti, si trova ad assistere un numero maggiore di cittadini. L’Autorità ritiene opportuno sottolineare peraltro che, su tredici accordi integrativi regionali analizzati conclusi in attuazione dell’accordo nazionale recepito con D.P.R. n. 270/2000, soltanto l’accordo concluso per la regione Calabria ha previsto la sospensione delle procedure per nominare nuovi medici di medicina generale nelle zone carenti. L’Autorità rileva come la mancanza di una disposizione analoga in altre regioni italiane comporti, tra l’altro, effetti discriminatori a danno sia dei medici che intendono accedere alla professione di medico di base in Calabria sia degli assistiti dal sistema sanitario nazionale residenti in Calabria.
Sulla base delle esposte considerazioni, l’Autorità auspica una modifica della disposizione in questione al fine di eliminare dal testo dell’accordo la sospensione delle procedure per colmare le zone carenti di medici di base, nell’ottica di consentire l’effettivo accesso alla professione di medico di medicina di base in Calabria e di garantire agli utenti del Servizio Sanitario Nazionale una più ampia tutela del diritto alla salute. Infine, l’Autorità intende sottolineare che il medesimo auspicio venga considerato anche in sede di recepimento del futuro accordo regionale sulla medicina generale che darà attuazione al più recente accordo nazionale del 23 marzo 2005.
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato - BOLLETTINO N. 41 DEL 31 OTTOBRE 2005

Commento di Luca Puccetti

Il testo della segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la natura delle tesi sostenute appare di interesse generale. Queste osservazioni rischiano di ripercuotersi anche su altri accordi regionali, vedi ad esempio il pre-accordo toscano siglato il 29/09/05 che all'articolo 33 recita:
Rapporto ottimale
Ambiti territoriali extraurbani inferiori a 40.000 residenti
Pur mantenendo invariata la base di calcolo di 1/1000, quale rapporto ottimale per la determinazione delle zone carenti, prima di avviare la procedura per la pubblicazione della carenza, nell’ambito di ciascun comitato aziendale si dovrà tener conto di un ulteriore parametro, di seguito definito. Tale parametro consiste nella valutazione della distribuzione delle scelte in carico ai medici convenzionati presenti in quel determinato ambito territoriale.
In particolare non scatta la pubblicazione della zona carente qualora nell’ambito in questione risultino essere presenti almeno un medico con scelte inferiori a 300 e due medici in grado di acquisire scelte, al fine di garantire la possibilità di scelta per l’utente all’interno di una rosa di tre medici.
Ambiti territoriali superiori a 40.000 residenti
Il rapporto medico/popolazione residente diventa 1/1200. La frazione d’utenti che comporterà la pubblicazione di una carenza deve essere superiore a 600.
Inoltre questa impostazione del garante per la concorrenza si inscrive nello spirito del recente provvedimentoi del TAR del Lazio che ha ritenutto illegittima la limitazione della possibilità di scelta del cittadino al solo ambito territoriale allargandola a tutta la ASL. La ratio di tali decisioni è che non è accettabile creare disparità tra i diritti dei cittadini e che i provvedimenti tesi a limitarne le scelte siano da ritenersi lesivi degli interessi degli utenti del Servizio Sanitario Pubblico.

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