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Multe con autovelox non segnalati. Nulle dal 2007 in poi
Inserito il 14 marzo 2011 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La Cassazione si e' pronunciata sul dolente problema delle multe effettuate con autovelox non segnalati: queste multe sono nulle ma solo dal 2007 in poi (Cass. n. 15105 del 22/6/2010)


I fatti:
un automobilista, multato nel 2004 per eccesso di velocita', aveva presentato ricorso basato sulla considerazione che i dispositivi elettronici che rileano la velocità delle automobili, devono essere segnalate e che pertanto, la multa fatta in assenza di segnalazione si deve configurare come nulla. Il ricorso era stato respinto, per cui l' automobilsta era ricorso in Cassazione.
La Cassazione ha pero' confermato le pronunce dei giudici di merito, respingendo il ricorso.
I giudici hanno citato un' altra recente sentenza in materia che (cass. 656/2010) ha stabilito: "l'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità previsto dall'art. 4 del D.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, menzionati nell'art. 201, comma 1-bis, lett. f) del codice della strada, è stato succesivamente esteso con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 1007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi elettronici gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi della polizia".

In altre parole, i magistrati hanno precisato che sono nulle le multe elevate dal 2007 senza la segnalazione della presenza degli autovelox, mentre quelle fatte prima di quell'anno resterano valide in quanto non esisteva all' epoca l' obbligo di segnalazione.
Daniele Zamperini

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