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La raccomandazione non e' reato se l' altro non e' costretto
Inserito il 22 febbraio 2015 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

E' prassi frequentissima (e ne abbiamo seguito clamorosi procedimenti giudiziari) la "telefonatina" o la letterina di raccomandazione a favore di questo o di quello. Ma tale prassi non costituisce reato penale quanto non c'e' costrizione (Cass. . 32035/14).

Nel corso di un indagine per cui erano state disposte delle intercettazioni ambientali, veniva udito un comandante dei Carabinieri che segnalava la propria figlia ad un assessore a proposito di un prossimo concorso pubblico.

Denunciati e sottoposti a processo per abuso d' ufficio, il comandante dei Carabinieri andava libero da pena, in secondo grado, per prescrizione del reato.
L'assessore e il Segretario comunale, la Commissione di concorso e il Presidente della stessa, si rivolgevano invece alla Cassazione e venivano infine prosciolti dalla Suprema Corte dalle accuse di abuso d'ufficio e falsitą in atto pubblico.

La Cassazione, anche sulla base di precedente giurisprudenza (n. 38762/12) , assolveva gli imputati perche' in sostanza la raccomandazione, se effettivamente e' solo questo, non si atteggia con comportamenti coattivi e positivi nei confronti del pubblico ufficiale, ma lo lascia libero di aderire o meno a un "invito".

Commento personale:
molti si mostrano scandalizzati da tale decisione ma nel paese del "tengo famiglia" e' probabile che, in una o altra occasione, piu' o meno tutti abbiano quanto meno cercato la "spintarella".
Certo c'e' spintarella e spintarella: c'e' quella che effettivamente non contiene elementi di costrizione ma c'e' anche quella che pur formalmente innocente puo' invece indurre un atteggiamento di soggezione (o una implicita promessa di contropartita) tale da costituire praticamente un obbligo.
C'e' da sperare che i magistrati sappiano discernere con giudizio...

Daniele Zamperini

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