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La gravita’ della colpa va rapportata alle difficolta’ dell’ intervento
Inserito il 22 novembre 2022 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La colpa per responsabilita’ del sanitario deve essere valutata non in relazione alla gravità della patologia che affligge la paziente, bensì alla particolare difficoltà dell'intervento; se l’ intervento e’ difficile la colpa di un eventuale errore va considerato lieve. Il medico è responsabile a titolo di colpa grave, indipendentemente dalla gravita’ della malattia, se l'intervento non è difficile e se la paziente è peggiorata invece di migliorare. Cassazione n. 4905/2022

I fatti:
I genitori di una minore hanno chiamato in giudizio una ASL e due medici.
Alla loro figlia, nata all'Ospedale, era poi stata diagnosticata una displasia congenita all'anca bilaterale. Il medico che l'ha diagnosticata ha prescritto che la bambina indossasse la "mutandina di Giò" per due mesi, trascorsi i quali ha chiesto la consulenza di un altro medico. Quest’ ultimo, dopo un esame radiografico, curava la bimba per diversi mesi con una mutandina rigida e un divaricatore. Alla fine si era reso necessario un intervento chirurgico finalizzato a ripristinare il rapporto tra testa femorale e acetabolo.

L'intervento però non risolveva la situazione, ed anzi aggravavano la situazione della bambina. I genitori si rivolgevano allora ad altri Ospedali dove la bambina veniva sottoposta a 4 diversi interventi che hanno permesso alla bambina, dell'età di ormai tre anni, d'iniziare a camminare.

I genitori chiamavano quindi in giudizio i sanitari chiedendo un risarcimento per l'invalidità temporanea della bambina conseguente al ritardo della deambulazione, nonche’ per invalidità permanente del 20% dovuto al primo intervento, che falliva la risoluzione del problema e comportava, alla fine dell’ iter chirurgico, una dismetria degli arti inferiori.

Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda nei confronti della ASL ritenendola responsabile per colpa contrattuale dovuta alla mancanza di una organizzazione adeguata) e del secondo medico (che aveva prescritto la seconda terapia con mutandina rigida), e per colpa professionale, ritenuta lieve.
La causa proseguiva in Corte d’ Appello, che accoglieva il ricorso del medico e riteneva anche inammissibile per tardività quello della ASL.
Le richieste risarcitorie dei genitori venivano cosi’ respinte.

I genitori, ricorrevano a questo punto in Cassazione, innanzi alla quale, lamentavano la valutazione di colpa lieve del medico, a cui si sarebbe giunti per una errata interpretazione della CTU. Sostenevano infatti che, poiche’ se il CTU aveva chiarito che in caso di diagnosi precoce l'intervento che segue è risolutivo del problema da cui era affetta la figlia nel 96%, la colpa del medico doveva essere valutata "grave" e non lieve.

La Cassazione accoglieva la tesi in cui si contestava il tipo di colpa imputabile al medico, ritenendola fondata e meritevole di accoglimento.

"Premessa, ovviamente, la nota regola di questa Corte in tema di colpa lieve: vale ad escludere responsabilità quando l'intervento medico sia di particolare difficoltà e solo ove si tratti di imperizia, non già di negligenza o imprudenza, casi questi ultimi in cui anche la colpa lieve è fondamento di responsabilità (…) la colpa è lieve non quando la patologia sia grave, ma quando la sua cura sia difficile. E' la difficoltà di intervento che rende la colpa meno grave, giudicabile con minor rigore. L'accertamento della gravità della colpa, dunque avrebbe dovuto svolgersi con riferimento alla difficoltà dell'intervento piuttosto che con riferimento alla gravità della patologia."

Il ricorso dei genitori quindi veniva accolto.

Daniele Zamperini

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