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Detenuto al 41 bis: nessun diritto alla sessualita’
Inserito il 19 aprile 2023 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La normativa attuale non consente l’ attuazione di un diritto alla sessualita’ per il detenuto al 41bis. Occorrerebbe semmai un intervento del legislatore che ne disciplini le modalita’ ( Cass. n. 3035/2023)

A margine delle recenti sentenze attinenti il caso Cospito, e’ stata portata all’ attenzione della Suprema Corte anche il problema del diritto alla sessualita’.

I fatti:
Un detenuto chiede un incontro riservato con la moglie all'interno del carcere in cui è stato celebrato il matrimonio.
Il Tribunale di Sorveglianza pero’, dato che il detenuto e’ sottoposto al regime deò 41bis, respinge la richiesta.

Il detenuto ricorre in Cassazione sostenendo che non si possa negare il diritto alla sessualità a nessuno, anche se detenuto. Anche la Corte Costituzionale ha sollecitato l'intervento del legislatore per riconoscere questo diritto.
I reati commessi, anche se particolarmente gravi, non dovrebbero, a suo dire. assumere rilievo rispetto a questa esigenza.
Chiede quindi un'interpretazione più conforme ai principi della Convenzione Edu e lamente il mancato rilevamento da parte del Tribunale del dubbio di costituzionalita’.

La Cassazione però rigetta il ricorso operando un distinguo tra i colloqui visivi e le manifestazioni intime di natura sessuale, che non possono essere sottoposte ad osservazione.
Pur essendo sentito da tempo il problema di garantire ai detenuti un'affettivita’ anche sessuale, questo tipo di incontri non si possono svolgere per chi è al 41 bis essendo necessario il controllo visivo durante i colloqui del detenuto da parte della Polizia penitenziaria.
Non sarebbe neppure sufficiente eliminare il controllo visivo, in quanto sarebbe necessario definire nel dettaglio la durata, la frequenza degli incontri, e l'adozione di tutte le misure organizzative che si renderebbero in ogni caso necessarie. Tutte decisioni che spettano al legislatore per bilanciare due esigenze così contrapposte, ossia il diritto alla sessualità da una parte e la necessità di tutelare l'ordine pubblico dall'altra.

La giurisprudenza internazionale non impone agli ordinamenti interni dei vari Stati di riconoscere il diritto alla sessualità in carcere, per cui anche la Corte di Strasburgo ha escluso la possibilità di "visite coniugali" per i detenuti, anche se si realizza un'interferenza alla vita familiare del detenuto.

In conclusione, in mancanza di un intervento legislativo che consenta il problema e ne definisca le modalita’, i detenuti al 41bis non possono invocare un vero diritto alla sessualita’.

Daniele Zamperini

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