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MEDICINE ALTERNATIVE

Categoria : professione
Data : 30 marzo 1998
Autore : admin

Intestazione :



Testo :

- Al medico è riconosciuta la potestà di praticare “metodi innovativi o alternativi rispetto alle consolidate esperienze scientifiche” (cod. deont. art. 82).
- Queste pratiche alternative andrebbero effettuate sempre e solo dai medici
- Pur non avendo fondamento scientifico “classico”, almeno per alcune non si può affermare a priori la non efficacia.
Si distinguono le Medicine “Alternative” sic et simpliciter e quelle “Tradizionali”; queste ultime, derivate da pratiche preesistenti e collaudate talora per secoli, mostrano spesso almeno un notevole bagaglio di efficacia empirica, pur se collegata al contesto socio-culturale.
Alcune medicine alternative appaiono invece del tutto arbitrarie, senza alcun supporto né scientifico né largamente empirico.
L'omeopatia è di fatto tollerata in Italia: una circolare del 1982 cita un parere del Consiglio Superiore di Sanità che ammetteva l'utilità di approfondire il problema; nel mod. IRPEF dal 1988 sono detraibili le prestazioni mediche “comprese le prestazioni per visite e cure omeopatiche”. E' stata poi recepita (D.L: 17/3/95 n. 185, G.U. 197 del 22/3/95, poi Circ. Min. San. 8008/3506, con chiarimenti e istruzioni in merito) una direttiva CEE sull'argomento.
Per quanto riguarda l'agopuntura, questa è stata studiata e applicata anche in Centri altamente qualificati con studi non univoci ma sufficientemente significativi, tali da poterla introdurre tra le “tecniche complementari” pacificamente (pur se con certe esigenze di competenza) praticabili.
L'Autore invita ad applicare con più rigore le norme che tutelano la salute dei cittadini e a limitare lo spazio delle forme alternative.
La responsabilità professionale nei casi di danni secondari ad una terapia “alternativa” va valutata secondo i criteri della corrente Medicina Scientifica.
Fonte: Introna, Riv. It. Med. Legale



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stampato il 27/07/2024 alle ore 20:34:47