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L'OPINIONE SU… diagnosi senza elementi obiettivi

Categoria : professione
Data : 18 maggio 2024
Autore : admin

Intestazione :

Sono un medico, cosa rischio se esprimo una diagnosi di una patologia magari pregressa sulla base di quanto riferito dal paziente, senza chiari attuali riscontri obiettivi?



Testo :

L’ argomento e’ molto delicato, perche’ interessa diversi aspetti, sia medici che puramente legali, in parte gia’ discussi in precedenti articoli.

Il discorso ovviamente non si pone quando, pur in assenza di elementi obiettivamente visibili al momento, il paziente presenti prova documentale (cartella clinica, radiografia ecc.) di quanto occorso.

In linea generale poi il medico puo’ anche esprimere un giudizio (diagnosi e prognosi) basandosi sull’ "attendibilità" della sintomatologia riportata dal paziente. Va pero’ sempre chiarito che trattasi di patologia riferita ed eventualmente specificarne l’ attendibilita’ e la probabilita’.

In questi termini, come e’ stato chiarito da autorevole giurisprudenza, e’ anche possibile ricostruire il decorso della patologia e farne risalire l’ esordio a una data precedente a quella della visita e del certificato.

Ad es. Cass. Sez. lavoro, n. 3332 del 17/4/90-27/3/91. “ Il giudizio sotteso alla prognosi non verte soltanto sul decorso futuro del fenomeno morboso ma concerne una valutazione complessiva dello stesso che sulla base della diagnosi e dello stato di avanzamento della malattia in atto ben puo’ riferirsi al periodo antecedente al momento in cui la visita medica viene effettuata”.

E’ sottinteso (a parere di chi scrive) che la visita medica vada ugualmente sempre effettuata, almeno per verificare se esistano o no segni obiettivi diretti o indiretti della patologia indicata in diagnosi. E’ possibile infatti, ad esempio, che ad una sintomatologia apparentemente solo soggettiva corrispondano invece segni obiettivi di una patologia magari misconosciuta.

Oltretutto e’ importante ricordare che non e’ lecito dare falsamente veste di certificato (facendo intendere di avere individuato riscontri obiettivi) quando non sia vero: certificare prestazioni non effettuate puo’ rivestire il carattere di falso integrando cosi’ un reato penale e talora finire in tribunale: piu’ volte sono state sanzionate certificazioni non sorrette da visita (Cass. Pen. Sez. V 13/5/1982,certificato di malattia senza visita); (e perfino Cass. Pen., Sez. V 3/7/1979, certificato di morte senza visita della salma).

In conclusione percio’ e’ possibile anche certificare condizioni pregresse e non direttamente riscontrate, ma con ragionevolezza, cautela e tenendo presente che e’ possibile esserne chiamati a rispondere.

Daniele Zamperini



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stampato il 27/07/2024 alle ore 18:32:20