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Dopo l’ intervento e’ obbligatorio il follow up

Categoria : medicina_legale
Data : 18 settembre 2022
Autore : admin

Intestazione :

Un intervento di asportazione di una forma neoplatica deve essere seguito dal necessario follow up. Il chirurgo deve fornire al paziente le necessarie indicazioni, altrimenti ne e’ responsabile. Non esclude dalla sua responsabilita’ il fatto che altri professionisti siano corresponsabili
(Cass. 13509/2022)



Testo :

I Fatti:
I familiari di un paziente deceduto per melanoma sono ricorsi in giudizio sostenendo l’ esistenza di responsabilita’ professionale del chirurgo che aveva asportato nel 1985 la lesione senza richiedere un esame istologico ne’ si provvedva ad un follow-up informativo.

A distanza di diversi anni (nel 1997) la neoplasia si ripresentava sotto forma di metastasi e portava il paziente alla morte.

Il tribunale, sia in primo che in secondo grado accoglie la domanda risarcitoria affermando la rilevanza causale, ai fini del decesso, del mancato follow up.
Di tale mancanza deve rispondere il chirurgo, in proprio e come sanitario dell'azienda, in quanto ha causato un danno da perdita di chances di sopravvivenza.

I parenti del de cuius facevano presente che l'esame istologico effettuato nel 1997 ha rivelato la presenza di un melanoma al primo stadio con percentuale di sopravvivenza altissima, vicina al 100% in caso di cure e controlli postoperatori adeguati.

Il medico contesta l’ addebito sostenendo che trattavasi di responsabilità da "équipe" in quanto la morte non era riconducibile ad un intervento chirurgico inadeguato o erroneo da parte sua, ma alla responsabilità della struttura sanitario per il mancato follow up.
Un approfondito follow-up inoltre non era previsto dai protocolli dell’ epoca ma solo da pochi studi scientifici successivi al 1985

La Cassazione respingeva i ricorsi del medico, sottolineando:

"l'attività del medico non può essere limitata all'intervento di cui risulta essere incaricato ma deve ritenersi estesa, in coerenza alla correlata esigenza di tutela della salute del paziente, alle informazioni per il doveroso follow up prescritto dai protocolli ovvero comunque, nel caso accertato dal giudice di merito in modo resistente alle svolte censure, fatto proprio come corretto dalla comunità scientifica in relazione alla specifica, e qui affatto trascurabile diagnosi di melanoma effettuata nel caso concreto."

Precisava poi che non solo "alcuna indicazione, neppure dal chirurgo, fu data al paziente… nè l'eventuale corresponsabilità di altri professionisti può escludere, per una ragione prima logica che giuridica, quella del chirurgo sul punto."

Daniele Zamperini



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stampato il 24/04/2024 alle ore 13:46:39