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E' lecito far pagare il modulo ISTAT di denuncia di morte ? |
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Le opposte interpretrazioni
Dal combinato di queste due norme, sono sorte due difformi interpretazioni:
Per la gratuita': Le "certificazioni" rilasciate dal medico in occasione di un decesso, sono in realta' delle "denunce obbligatorie per legge", in modo analogo alle denunce di malattie infettive, e come tali non sono soggette a pagamento da parte del paziente.
Per l' onerosita': Le certificazioni suddette non sono elencate tra quelle gratuite, per cui sono a pagamento. Il DPR 28/11/2003 pone espressamente a pagamento anche le certificazioni richieste da disposizioni di legge.
Queste opposte interpretazioni hanno causato molta confusione tra i medici: le stesse Organizzazioni Sindacali hanno diffuso interpretazioni difformi nelle diverse Province.
A nostro motivato parere, l' interpretazione esatta e' quella che sostiene la gratuita' della prestazione, per i seguenti motivi:
Primo motivo: Il Regio Decreto usa espressamente il termine "denuncia"; le denunce sanitarie, benche' possano contenere alcuni elementi "certificativi", costituiscono un settore diverso da quello delle certificazioni richieste dal paziente e rilasciate allo stesso: e' a queste ultime che fa riferimento il DPR del 2003. Per le "denunce", invece, la finalita' essenziale (compito affidato dalla legge e non richiesto dall' assistito) e' quella di informare le Autorita' che si e' verificato un evento interessante la Societa' (in questo caso un decesso, e i motivi che lo hanno causato). Numerose sono infatti altre fattispecie di denunce che, per ammissione generale, restano gratuite e non vengono prese in considerazione dal DPR del 2003: le denunce di malattie infettive, i referti e i rapporti che il medico deve inoltrare alla Pubblica Sicurezza in caso di delitti, ecc. Il committente di queste prestazioni e' infatti lo Stato, e non il paziente stesso.
Arriviamo quindi al secondo motivo, il piu' importante: La legge stabilisce che la denuncia di morte (ma vale anche per le altre denunce) deve essere inoltrata dal medico alle Autorita', in un rapporto diretto che per nulla riguarda il defunto o i suoi eredi.
In altre parole, il defunto, pur essendo l' "oggetto" della denuncia, non e' il "cliente"; il "destinatario-cliente", invece, in base alla normativa, viene ad essere l' Autorita' Sanitaria.
Si tratta di una situazione simile a quella che si verifica nell' ambito del SSN: il pagante non e' lo stesso che riceve la prestazione. Il medico presta la sua opera (anche a fini certificativi) al paziente, ma non viene da lui pagato, bensi' dallo Stato, che e' il "committente" della prestazione. Il fatto che il medico inoltri generalmente la documentazione di morte attraverso intermediari (quali l' Agenzia funebre o i familiari) e' solo un elemento di comodita', in quanto, a norma della legge, tale obbligo viene posto a suo carico, diretto ed esclusivo; qualora per ipotesi non vi fosse nessuno che volesse accollarsi tale incarico, il Sanitario resterebbe comunque gravato dall' obbligo di provvedere di persona. Doppiamente illegittima, a questo punto, apparirebbe la pretesa di pagamento verso terzi totalmente estranei ad ogni rapporto col medico, quali le Agenzie Funebri.
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