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Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero |
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Successive modifiche
Premessa (Decreto del Ministero della salute, 20 aprile 2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 25 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 25, comma 7, lettera b);
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1997 «Modalitą di importazione di specialitą medicinali registrate all'estero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera e), che prevede, nell'ambito della documentazione da inviare al Ministero della salute per ottenere l'autorizzazione all'importazione di una specialitą medicinale registrata all'estero, la richiesta da parte del medico curante di un quantitativo corrispondente ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni;
Ritenuto necessario assicurare la continuitą del trattamento terapeutico nei pazienti affetti da patologie croniche, evitando che possa venire compromessa dai tempi di approvvigionamento dei farmaci richiesti;
Visto l'art. 27, comma 1, lettera f) della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:
Articolo 1 Al decreto ministeriale 11 febbraio 1997, richiamato nelle premesse, č apportata la seguente modifica:
All'art. 2, comma 1, lettera e) la parola «trenta» č sostituita da «novanta».
Articolo 2 Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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