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Incertezze prescrittive sulla pillola del giorno dopo |
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posizione FNOM
Per questi motivi il dibattito ha interessato sostanzialmente gli aspetti etici, ritenendosi pacificamente risolti quelli sanitari. La FNOMCeO ( com. n 60/2003) ha dichiarato, in un comunicato abbastanza ambiguo, che “La Commissione Permanente per la revisione del Codice di Deontologia Medica, nell’affrontare il problema della “pillola del giorno dopo”, non ha ritenuto, nel rispetto delle convinzioni personali di ciascun medico, di dovere considerare gli aspetti bioetici e giuridici che essa solleva e che tuttora, sono oggetto di un ampio e diversificato dibattito nel Paese, ma ha inteso, doverosamente, considerarne soltanto gli aspetti deontologici e pratici, ravvisando, nell’art.19 del Codice di Deontologia medica 1998, l’indicazione comportamentale più corretta e rispondente alla libertà di coscienza del medico. Naturalmente alla donna deve essere, comunque, garantita la prestazione richiesta in conformità alle disposizioni normative vigenti con particolare riferimento all’art. 1, lett b), c), e d) della legge 29 luglio 1975 n. 405 “Istituzione consultori familiari”. L' art. 19 del Codice Deontologico citato dalla FNOM consente al medico di rifiutare prestazioni che contrastino con la sua coscienza e col suo convincimento clinico " a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita."
La Commissione di Bioetica dell’Ordine dei Medici di Roma ha poi coniato una nuova ambigua definizione che certo non ha contribuito a chiarire il problema: la "pillola del giorno dopo" non sarebbe un farmaco contraccettivo ma piuttosto una " sostanza intercettiva", tale cioè da impedire l’annidamento dell’ovulo fecondato”. Ma, ci si chiede, l' intercettazione e' da considerare "aborto mascherato" oppure no?
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