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Requisiti società scientifiche per ECM |
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Inserito il 16 giugno 2004 da admin. - professione - segnala a:
Il Ministro della salute, con proprio decreto del 31 maggio 2004, ha stabilito i requisiti che devono possedere le Società scientifiche e le Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.
Il provvedimento, ferma restando la libertà di associazione dei professionisti sanitari in tutte le forme e modalità che l’ordinamento consente, prevede che le Società scientifiche e le Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, per poter svolgere alcune attività di prevalente interesse pubblico, devono essere in possesso di specifici requisiti ed essere preventivamente riconosciute con decreto del Ministro della Salute. Le attività ritenute di prevalente interesse pubblico sono quelle finalizzate all’aggiornamento professionale obbligatorio degli associati attraverso attività dirette ad adeguare le loro conoscenze professionali con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate. Fra l’altro il riconoscimento costituisce presupposto per poter svolgere attività di aggiornamento nei confronti dei propri associati ai fini dell' Educazione continua in medicina - ECM e per poter chiedere successivamente l’accreditamento come provider ai fini del programma ECM, in conformità con i criteri che saranno stabiliti dall’apposita Intesa fra Ministero e Regioni, in sede di Conferenza Stato Regioni. Sono ritenute, altresì, di interesse pubblico le attività di collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni e le istituzioni sanitarie pubbliche per la elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostici-terapeutici e la programmazione dell’innovazione e della qualità dell’assistenza. Le Società scientifiche e le Associazioni tecnico-scientifiche dell’area sanitaria, già esistenti, devono chiedere il riconoscimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
fonte: MdS http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_463_allegato.pdf
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