SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE, IV PENALE, N. 556 18/01/2000 AI FINI DELLA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO OSPEDALIERO,
La normativa concernente l’attribuzione dei medici dipendenti USL (art. 63 D.P.R. n. 761/1979) non configura affatto la posizione dell’assistente come quella di un mero esecutore di ordini. Nel caso in cui il medico in posizione inferiore non condivida le scelte terapeutiche del primario o ritenga che il trattamento da questi disposto comporti un rischio per il paziente e’ tenuto a segnalare quanto rientra nella sua conoscenza esprimendo il proprio dissenso; diversamente, egli potra’ essere ritenuto responsabile dell’esito negativo del trattamento terapeutico non avendo compiuto quanto in suo potere per impedire l’evento. (Da: Mondo Sanitario n. 12/2000)