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Discutibile interpretazione milanese sulla Certificazione INAIL
Inserito il 26 novembre 2001 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  



La ASL prov MI 2 ha inviato una circolare dove, intepretando una interpretazione ministeriale, si esprime in merito alla gratuita' dei certificati rilasciati a seguito di malattia o infortunio sul lavoro:
" Il Ministero della Sanita' con nota 1200/srl/mg/ab/que.41/477 del 7/4/01, a seguito di richiesta di parere avanzata dal Comune di Milano circa la gratuità o meno della certificazione per incapacita' temporanea derivante da infortunio sul lavoro rilasciata ai propri assistiti dal medico curante, ha espresso il seguente parere:
"al riguardo, si segnala che la materia è disciplinata dall'accordo collettivo nazionale per i rapporti con i medici di medicina
generale, reso esecutivo con DPR 28 Luglio 2000, n.270 che, all'art.31, prevede tra i compiti del medico con compenso a quota fissa, e quindi senza oneri per l'assistito, la certificazione per l'incapacita' temporanea al lavoro.".

Ciò posto, a parere dello scrivente, si considera rientrare in tale tipologia di prestazioni anche la certificazione di incapacita' al lavoro causata da infortunio.
Tanto si comunica per opportuna conoscenza.
Il direttore sanitario ....
----------
[Commento: L' interpretazione ASL e' assai discutibile e, a nostro parere, non condivisibile, in quanto dimentica il regime peculiare, assolutamento distinto dalla malattia non lavorativa, stabilito dalle normative vigenti e ampiamente consolidato, riguardante gli infortuni e malattie sul lavoro tutelate dall' INAIL.
Queste godono di regime giuridico particolare e distinto da quello delle semplici assenze dal lavoro per malattia.
Il regime degli infortuni lavorativi, proprio perche' normato da leggi specifiche, NON E' E NON PUO' ESSERE argomento di trattativa convenzionale: non e' quindi questa la tipologia di incapacita' al lavoro a cui fa riferimento la Circolare Ministeriale ( che invece cita espressamente il dettato Convenzionale). Essa si riferisce invece esclusivamente alle comuni "assenze per malattia", effettivamente normate dal Contratto stesso]
Daniele Zamperini


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