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Non e' lecita la spedizione non consensuale di mail per finalita' di comunicazione politica |
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Inserito il 26 ottobre 2001 da admin. - professione - segnala a:
(Garante Privacy, 11/1/2001)
Il provvedimento si riferisce ad un partito politico che invio' non richiesto, mails di propaganda politica ad indirizzi Internet raccolti in rete. Il Garante chiarisce alcuni concetti generali sulla possibilita' di raccogliere indirizzi su pubblici registri, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Infatti, anche ritenendo che pure questi otto indirizzi siano stati effettivamente raccolti mediante il software menzionato dall’Associazione, l’utilizzazione per finalità di comunicazione politica di tali indirizzi -e degli altri che sono stati invece reperiti in rete - non risulta comunque lecita e corretta. Contrariamente a quanto infatti argomentato dall’Associazione, gli indirizzi di posta elettronica dei segnalanti non provengono da "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque" e la loro utilizzazione nel caso in esame non è quindi consentita in mancanza di una previa manifestazione positiva di consenso da parte degli interessati (essendo altresì inoperanti gli ulteriori presupposti elencati nell’art. 12 della medesima legge). La previsione contenuta nella citata lettera c) non si riferisce a qualunque dato personale che sia di fatto consultabile da una pluralità di persone, ma ai soli dati personali che oltre ad essere desunti da registri, elenchi, atti o documenti "pubblici" (in particolare in quanto formati o tenuti da uno o più soggetti pubblici), siano sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque, regime che può peraltro prevedere modalità o limiti temporali i quali vanno rispettati anche in caso d comunicazione o diffusione dei dati . Le citate disposizioni contenute negli artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996, di cui è chiaro il significato letterale, possono essere semmai applicate in altri casi di stretta analogia in cui un determinato registro, elenco, atto o documento sia reso ad esempio accessibile a chiunque sulla base della determinazione di un soggetto pubblico adottata in base ad una norma (si veda ad esempio l’elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale, per il quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede affinché sia reso disponibile agli utenti: art. 17, comma 1, d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318). Inoltre, una legittimazione all’utilizzazione pubblica di determinati dati può derivare anche dal consenso espresso degli interessati, manifestato in modo specifico ed informato. Al contrario, le citate disposizioni non possono essere estese arbitrariamente in contrasto con la relativa ratio. In particolare, sul piano sistematico, esse non possono essere applicate in modo da poter trattare liberamente qualsiasi dato personale di natura non sensibile in base alla sola circostanza che il dato sia stato conoscibile di fatto, anche momentaneamente, da una pluralità di soggetti. Tale interpretazione, oltre a vanificare il sistema di garanzie introdotto dalla citata legge, risulta anche in aperto contrasto con la direttiva europea n. 95/46/CE del 24/10/1995 nella parte attinente ai presupposti di liceità del trattamento (art. 7 ).
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