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Il SSN deve rimborsare i farmaci in fascia "C" qualora non esistano valide alternative (Sentenza)
Inserito il 30 gennaio 2001 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - RICHIESTA DA PARTE DI UTENTE DI RIMBORSO PER ACQUISTO DI VACCINO PER LA CURA DI ALLERGOPATIA - DINIEGO PER NON ESSERE IL FARMACO INCLUSO NEL PRONTUARIO FARMACEUTICO - RICORSO - ACCOGLIMENTO.


(Il SSN e' tenuto al rimborso di farmaci anche se non inclusi tra quelli rimborsabili qualora esse siano indispensabili per tutelare il fondamentale diritto alla salute)

( Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 1665/2000 - Presidente S. Lanni - Relatore V. Castiglione )

Il diritto alla salute, nel solco di un indirizzo della Corte Costituzionale , viene a configurarsi come un diritto primario fondamentale che impone piena ed esaustiva tutela; la norma acquista così una diretta operatività, indipendentemente dall'intervento del legislatore ordinario.

Il dettato costituzionale acquista sì operatività immediata e non limitata , ma restano affidate al legislatore l'ampiezza e le modalità della tutela della salute attraverso anche la determinazione dell'entità dello sforzo finanziario, che la collettività deve sostenere a questo fine.

Si tratta, quindi di una tutela non illimitata in relazione a tutte le possibili esigenze preventive e terapeutiche dell'individuo, ma circoscritta a quella che la normativa vigente (peraltro in larga misura) prevede, stabilendo quali prestazioni le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a garantire.

E' evidente, dunque, che vi siano necessariamente dei "limiti" definiti dalla giurisprudenza di legittimità, oltre i quali, cioè, l'interesse individuale del cittadino cessa di essere direttamente garantito, il che va detto, in particolare, per le prestazioni farmaceutiche limitate alla somministrazione di medicinali prevista dal prontuario terapeutico.

Peraltro, di fronte ad un'eventuale insopprimibile esigenza, rispetto alla quale le strutture organizzative del Servizio Nazionale Sanitario non offrono rimedi alternativi, il diritto fondamentale dell'individuo alla salute si impone nella sua integrità ed assolutezza senza limite e condizionamenti sorta.

Sintesi di Daniele Zamperini


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