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Massima discrezionalita' regionale nella valutazione dell'idoneita' del Direttore Generale di ASL
Inserito il 27 settembre 2001 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

(Sentenza Consiglio di Stato sez. IV, n. 3649 del 3 luglio 2000)



La trasformazione in Aziende delle USL e della Regione ha fatto si' che, il rapporto tra Direttore Generale e Regione stessa, abbia assunto una particolare connotazione fiduciaria. La nomina del Direttore Generale e la sua conferma all'esito della verifica annuale, costituiscono atti di alta amministrazione regionale ad intrinseca valenza tecnica, espressione della piu' ampia discrezionalita' della Pubblica Ammninistrazione.
Va esclusa la necessita', ai fini della nomina, di una valutazione comparativa, pur restando l'obbligo di criteri di valutazione uniformi e predeterminati, applicati a tutte le strutture sanitarie operanti nella Regione. La responsabilita' del Direttore Generale rientra nel genus di quella manageriale che, a differenza di quella disciplinare non richiede un atteggiamento psicologico doloso o colposo ma il solo oggettivo ottenimento dei risultati negativi. Nella fattispecie, la Regione Puglia riscontrava, dopo adeguata istruttoria nel 1996, come i Direttori Generali delle ASL avessero dato corso ad inadempienze amministrative e ritardi nell'adozione o presentazione di atti dovuti nonche' a spese ingiustificate e disavanzi di gestione con irregolarita' amministrative e contabili, per cui perveniva nei loro confronti a un giudizio di diniego di conferma.
Il TAR accoglieva il ricorso di uno dei Direttori osservando che non era adeguata la decisione che valutasse i risultati dopo un anno di incarico senza prescindere da una valutazione immotivata e irrazionale dei risultati amministrativi e gestionali in rapporto alle situazioni organizzative o gestionali di base. Il Consiglio di Stato annullava la decisione del TAR escludendo, come si e' detto la necessita' di una valutazione comparativa, confermando come la responsabilita' del Direttore Generale, di natura manageriale, deriva dal solo oggettivo ottenimento dei risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o dal mancato raggiungimento degli obiettivi posti da grave inosservanza delle direttive impartite dal livello politico competente cui il Dirigente e' legato da un rapporto fiduciario. Il tipo di controllo esercitato dal livello politico in sede di verifica di risultati annuali sul Direttore Generale ha carattere globale, puo' sorreggersi su una pluralita' di singoli episodi, su violazione di Leggi e principi di corretta gestione contabile.


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