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Non si possono vietare terapie per scelte politiche
Inserito il 28 agosto 2004 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La Corte Costituzionale ha fissato alcuni limiti alla liberta' legislativa delle Regioni in materia sanitaria.


E' stato infatti stabilito che le Regioni non possono vietare determinate terapie sanitarie sulla base di semplici valutazioni politiche, senza una adeguata verifica delle conoscenza scientifiche e sperimentali acquisite. Le leggi regionali prese in considerazione per l' enunciazione di tale principio (e dichiarate incostituzionali erano state promulgate dal Piemonte e dalla Toscana.
La legge piemontese ( n. 14 del 3 giugno 2002, "Regolamentazione sull’applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia") e' stata dichiarata incostituzionale sotto due aspetti: il primo aveva introdotto il divieto di praticare la terapia elettroconvulsivante (TEC) su bambini, anziani e donne in stato di gravidanza; il secondo aveva vietato l'utilizzo delle pratiche e degli interventi in questione condizionandoli ad autorizzazioni del coniuge e dei familiari diretti del paziente, in contrasto con i principi fondamentali in tema di liberta' di scelta e di consenso informato.
L'Alta Corte ha percio' stabilito che "le scelte legislative dirette a limitare o vietare il ricorso a determinate terapie - la cui adozione ricade in linea di principio nell’ambito dell’autonomia e della responsabilità dei medici, tenuti ad operare col consenso informato del paziente e basandosi sullo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche a disposizione – non sono ammissibili ove nascano da pure valutazioni di discrezionalità politica, e non prevedano l’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati, né costituiscano il risultato di una siffatta verifica".
In base agli stessi principi la Consulta ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale di un articolo di una legge della Regione Toscana che vietava gli interventi di psicochirurgia.

Corte costituzionale n. 338, 14/11/2003

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