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Anche per i professionisti i registri dei rifiuti pericolosi |
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Inserito il 03 dicembre 2004 da admin. - professione - segnala a:
Anche uno studio odontoiatrico che produce o tratta rifiuti pericolosi, indipendentemente dalla sua forma giuridica, è obbligato a tenere il registro dei rifiuti pericolosi, al pari di qualsiasi altra struttura sanitaria.
Il Decreto Legislativo n. 22 del 1997 ha recepito nel nostro Paese la direttiva comunitaria 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi. In particolare tale decreto prevede che chi produce o effettua operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi, è obbligato a tenere un registro vidimato di carico e scarico dei rifiuti, ai fini della comunicazione annuale al “catasto rifiuti”. Con una circolare del 14/12/1999 il Ministero dell’Ambiente aveva chiarito che l’obbligo della tenuta dei registri e della comunicazione annuale al “catasto-rifiuti” riguardava soltanto gli enti e le strutture che erogano prestazioni sanitarie, ma non gli studi dei singoli professionisti, la cui attività non è inquadrata in una organizzazione di impresa. Secondo il Ministero, quindi, gli studi dei medici e odontoiatri liberi professionisti, ma anche medici di famiglia, potevano trattare i rifiuti sanitari in forma “semplificata”, senza sottostare agli adempimenti previsti soltanto per le strutture di più grandi dimensioni. Tale interpretazione del Ministero è stata, però, contraddetta dalla Corte di Giustizia Europea. Con una sentenza del 28 settembre scorso, infatti, i giudici comunitari hanno affermato che la direttiva europea (e anche il decreto legislativo italiano di recepimento) si applica a qualunque soggetto, indipendentemente dal fatto che sia costituito o meno come un’impresa o un ente. Pertanto, secondo la Corte, uno studio odontoiatrico che produce o tratta rifiuti pericolosi, indipendentemente dalla sua forma giuridica, è obbligato a tenere il registro dei rifiuti pericolosi, al pari di qualsiasi altra struttura sanitaria.
Fonte: Toscana Medica News n. 42 del 02/12/2004
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