|
|
|
|
|
|
|
|
|
Garante Privacy: Le perizie dei consulenti tecnici nominati dal giudice |
|
|
Inserito il 11 febbraio 2005 da admin. - medicina_legale - segnala a:
Limiti e poteri dei CTU in materia di Privacy
Le perizie svolte da consulenti tecnici nominati d'ufficio nell'ambito di una controversia legale rientrano tra i trattamenti effettuati nell'ambito di uffici giudiziari "per ragioni di giustizia". Non è quindi possibile, in base alla legge sulla privacy, esercitare direttamente nei confronti di questi trattamenti i diritti previsti dall'art.13 (accesso alle banche dati, correzione e integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento per motivi legittimi) né presentare ricorso (art.29).
Questo il principio ribadito dal Garante nella decisione su un ricorso presentato da un dipendente di una società per azioni che, a seguito di un infortunio sul lavoro, aveva instaurato un controversia giudiziaria nei confronti della stessa società. Presentando ricorso al Garante, il dipendente aveva, tra l'altro, lamentato la violazione della sua privacy perché certificazioni mediche a lui riferite erano state esaminate da consulenti tecnici nominati dal giudice nell'ambito della controversia. L'Autorità ha osservato che, in base alle norme del codice di procedura civile, i consulenti tecnici coadiuvano l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, in una posizione di indipendenza rispetto alle parti. Possono essere autorizzati a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi. La loro attività è, pertanto, strettamente connessa e integrata con l'attività giurisdizionale. Ad essa, quindi, non si applicano neanche le disposizioni di legge relative ai dati sensibili: ai fini dello svolgimento delle perizie, l'eventuale utilizzo di dati sanitari da parte dei consulenti, come nel caso in questione, non richiede il consenso dell'interessato. Va comunque ricordato che anche i trattamenti di dati per ragioni di giustizia devono svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge sulla privacy. I dati devono, cioè, essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, devono essere raccolti per scopi determinati e legittimi, devono essere esatti e strettamente necessari alle finalità perseguite, e vanno conservati per un periodo non superiore a quello necessario. Newsletter 24 - 30 maggio 1999
|
|
|
Letto : 1575 | Torna indietro | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
© Pillole.org 2004-2024 | Disclaimer | Reg. T. Roma n. 2/06 del 25/01/06 | Dir. resp. D. Zamperini
ore 01:47 | 104926790 accessi| utenti in linea:
5839
|
|