Comunicare non sistematicamente dati personali altrui rinvenuti su Internet senza consenso dell’interessato per concludere contratti e pubblicare messaggi a nome di quest’ultimo non è reato.
Comunicare dati personali altrui rinvenuti su Internet senza consenso dell’interessato per concludere contratti e pubblicare messaggi a nome di quest’ultimo non costituisce trattamento illecito di dati secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione. La Suprema Corte è tornata recentemente ad occuparsi del reato di “trattamento illecito di dati” personali oggi previsto e punito dall’art. 167 del Codice della privacy. La Corte ha stabilito che la comunicazione non sistematica di dati personali altrui rinvenuti su Internet senza consenso dell’interessato non è idonea a configurare il reato di cui al richiamato art. 167. Diverso sarebbe stato se invece che di comunicazione a terzi si fosse trattato di diffusione al pubblico.
fonte: Cass., sez. III pen., sent. 17/11/2004-15/02/2005 n. 5728).