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Il tutore non può pretendere l' eutanasia dell' interdetto
Inserito il 17 gennaio 2006 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

I poteri del tutore non arrivano a decidere della sopravvivenza altrui.

Massima della sentenza.
La Corte esamina per la prima volta la questione dell'eutanasia; e la affronta in un caso nel quale il padre, in qualità di tutore della figlia interdetta, aveva proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d'appello con cui, in sede di reclamo, era stata rigettata la sua istanza di autorizzazione alle interruzione delle cure di alimentazione artificiale della figlia medesima che si trova in stato vegetativo permanente irreversibile per effetto di un trauma cranico-encefalico riportato a seguito di un incidente stradale occorso nel lontano 1992. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 8291 del 2005, aderendo alle conclusioni del procuratore generale, dichiara inammissibile il ricorso, in quanto non notificato ad alcuno, tenuto conto che nella specie non ci si trova in presenza di un procedimento nel quale non sia individuabile un soggetto portatore di un interesse diverso da quello attribuito al soggetto istante. Al riguardo la Corte afferma che il provvedimento di autorizzazione richiesto, che il tutore afferma corrispondente all'interesse dell'interdetto, può non corrispondervi: “lo stabilire se sussista l'interesse (al provvedimento autorizzatorio) – prima che l'attuabilità dello stesso giuridicamente – presuppone il ricorso a valutazioni della vita e della morte, che trovano il loro fondamento in concezioni di natura etica o religiosa, e comunque (anche) extragiuridiche, quindi squisitamente soggettive: con la conseguenza che giammai il tutore potrebbe esprimere una valutazione che, in difetto di specifiche risultanze, nella specie neppure analiticamente prospettate, possa affermarsi coincidente con la valutazione dell'interdetta”. E siccome deve ritenersi che l'interdetta nella specie non sia in condizione di esprimere la propria valutazione, e quindi la propria scelta, secondo la Corte deve trovare applicazione l'art. 78 cod. proc. civ., che prevede la nomina di un curatore speciale al rappresentato quando vi è conflitto di interessi con il rappresentante. Difatti, in mancanza di specifiche disposizioni, non è configurabile un generale potere di rappresentanza in capo al tutore con riferimento agli atti personalissimi. L'affermata sussistenza di altro soggetto quale necessario contraddittore nel giudizio costituisce, secondo la Corte, ragione sufficiente per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Fonte: Cassazione - Sez. ICivile; Ordinanza 20/4/05 n. 8291/2005

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