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La moglie ingannata sulle capacitą sessuali del marito va risarcita
Inserito il 02 ottobre 2005 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Risarcibile il danno causato dal silenzio sull'incapacitą di consumare il matrimonio (Cassazione civile Sentenza, Sez. I, 10/05/2005, n. 9801)


L'aver volontariamente disatteso l'obbligo di comunicare alla propria consorte, sin dai tempi del fidanzamento la propria incapacitą coeundi contravviene ai doveri di lealtą, correttezza e buona fede e dą luogo alla lesione di fondamentali diritti della persona costituzionalmente riconosciuti, che č presupposto della responsabilitą civile. E' quindi fondata la pretesa risarcitoria del coniuge cui č stato taciuto prima del matrimonio l'incapacitą di avere rapporti sessuali completi, in quanto tale omissione lede valori della persona costituzionalmente protetti e diritti inviolabili che esigono la riparazione mediante indennizzo. L'intensitą dei doveri coniugali derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilitą ed indisponibiltą, si riflette anche nei rapporti tra le parti prima del matrimonio che, nella prospettivadella costituzione di tale vincolo, devono essere improntati agli obblighi di lealtą e di correttezza, comprensivi anche dell'obbligo di informazione sulle circostanze che afferiscono alle proprie condizioni psicofisiche idonee a compromettere le finalitą stesse del matrimonio. Il matrimonio, quindi, deve essere basato sulla fiducia reciproca, e tale base deve essere posta gia’ anteriormente. riconosciuti, che č presupposto della responsabilitą civile. E' quindi fondata la pretesa risarcitoria del coniuge cui č stato taciuto prima del matrimonio l'incapacitą di avere rapporti sessuali completi, in quanto tale omissione lede valori della persona costituzionalmente protetti e diritti inviolabili che esigono la riparazione mediante indennizzo. L'intensitą dei doveri coniugali derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilitąed indisponibiltą, si riflette anche nei rapporti tra le parti prima del matrimonio che, nella prospettiva della costituzione di tale vincolo, devono essere improntati agli obblighi di lealtą e di correttezza, comprensivi anche dell'obbligo di informazione sulle circostanze che afferiscono alle proprie condizioni psicofisiche idonee a compromettere le finalitą stesse del matrimonio. Il matrimonio, quindi, deve essere basato sulla fiducia reciproca, e tale base deve essere posta gią anteriormente.

Fonte: Cassazione civile Sentenza, Sez. I, 10/05/2005, n. 9801

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