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Definizione transattiva per i danneggiati da emotrasfusione
Inserito il 01 gennaio 2004 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  



E' stato pubblicato (GU n. 280 del 2-12-2003) il D.M. 3 novembre 2003 " Definizione transattiva delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti" con il quale si attuano le disposizioni gia' previste in precedenti normative (legge 20 giugno 2003, n. 141) le quali disponevano che, di concerto tra vari Ministeri si fissassero i criteri per una definizione transattiva per il risarcimento di tali categorie, in seguito alle conclusioni del gruppo tecnico appositamente costituito.

Il Decreto prevede che, per i danni subiti dai soggetti emofiliaci a seguito di assunzione di emoderivati infetti si provveda mediante
a) stipula di atto formale di transazione con gli eredi di danneggiati deceduti;
b) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole;
c) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi che abbiano in corso una vertenza giudiziaria anche senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole.

Il Ministero e' incaricato di predisporre i necessari moduli transattivi; i pagamenti verranno effettuati appena verificati alcuni parametri indispensabili (che dovranno essere documentati dai richiedenti):
a) esatta identificazione del soggetto stesso;
b) verifica della patologia contratta;
c) accertamento della posizione di erede (legittimo o testamentario), in caso di sopravvenuto decesso del danneggiato.

La documentazione di cui sopra dovra' pervenire entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto; in caso di vertenza giudiziaria in corso la documentazione sara' acquisita dall'Amministrazione per il tramite dei legali difensori in giudizio dei soggetti danneggiati.

Occorre valutare alcuni aspetti poco chiari:
- Il decreto sancisce espressamente il risarcimento per i soggetti emofilici, non menzionando le altre categorie che pure possono vantare, a norma di legge, tale diritto (emotrasfusi non emofilici, operatori sanitari ecc. ).
- Il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del Decreto appare eccessivamente ristretto, soprattutto considerando che in questo periodo cadono anche le festivita' natalizie, con chiusura anche degli uffici giudiziari; essendoci stata la pubblicazione in data 2/12/2003, i termini scadrebbero il 2/1/2004, data francamente poco realistica.
Sara' senza dubbio necessario che il Ministero conceda una proroga.

Daniele Zamperini - D.M. 3 novembre 2003




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