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Dati sanitari solo in busta chiusa
Inserito il 27 febbraio 2006 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

I risultati della visita medica non possono stare sotto gli sguardi di tutti. Il Garante dà ragione al paziente.

Un dipendente comunale si era sottoposto ad accertamenti sanitari per il riconoscimento di infermità da causa di servizio; i referti, anziché custoditi in busta chiusa, gli vengono comunicati dall'amministrazione di appartenenza , tramite il messo comunale, aperti e spillati ad una nota di accompagnamento.
Il dipendente, ritenendosi leso nel suo diritto alla riservatezza, dopo una prima istanza rivolta al datore di lavoro in cui chiedeva conto di questaprocedura, ha presentato ricorso al Garante. L'Autorità gli ha dato ragione ed ha ordinato all'ente locale di conformarsi al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Quando le amministrazioni pubbliche trattano informazioni personali, a maggior ragione se vi sono riferimenti alla salute, alla vita sessuale, alle convinzioni religiose ecc., hanno l'obbligo di adottare ogni cautela e precauzione per prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati. I dati sanitari vanno quindi trasmessi in busta chiusa e allegati alle note di trasmissione solo se indispensabili.
Nel caso in esame il Garante ha ritenuto illecite sia le modalità di circolazione dei dati all'interno dell'ente (redazione di documenti, invio di note, loro protocollazione), sia quelle di comunicazione all'interessato ed ha richiamato l'amministrazione all'adozione di soluzioni che permettano di svolgere le funzioni istituzionali eliminando ogni occasione di superflua conoscibilità dei dati sulla salute, anche da parte degli incaricati del trattamento, compresi i messi notificatori (dati sanitari in busta chiusa, inviti a ritirare personalmente un documento presso l'ufficio competente, comunicazione telematica direttamente all'interessato).

Fonte: Garante Privacy N. 231 del 18 - 31 ottobre 2004

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