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Voto domiciliare
Inserito il 29 gennaio 2006 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Espressione del diritto di voto presso il proprio domicilio

Legge n. 22 del 27.01.06, Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006
Con questa legge (che è di conversione del decreto-legge n. 1 del 3 gennaio 2006) viene accordata la possibilità di esprimere il proprio diritto di voto anche presso il proprio domicilio, quando sussistano gravi infermità che comportino condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, che impediscano l'allontanamento dall'abitazione in cui il paziente dimori.
Il cittadino dovrà presentare, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune una
dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora. A tale dichiarazione deve essere allegato anche un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.
Da sottolineare il fatto che che il medico individuato da questo provvedimento non è il Medico di Medicina Generale, ma il medico funzionario dell'Azienda Sanitaria.

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