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Prescrizione dei farmaci analgesici-stupefacenti |
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Inserito il 02 aprile 2006 da admin. - professione - segnala a:
Le nuove modalità di prescrizione dei farmaci analgesici-stupefacenti: il punto di vista del "medico prescrittore"
Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ha apportato importanti variazioni alle tabelle in cui sono classificati i farmaci analgesici e psicotropi e significative modificazioni alle loro modalità prescrittive, che, per quanto concerne i farmaci classificati nella tabella II sezione A e nell'allegato III-bis, sono diventate ben definite con la pubblicazione del decreto del Ministero della Salute del 10.03.06, che stabilisce le caratteristiche tecniche dei nuovi ricettari. Innanzitutto, scompare definitivamente il "ricettario madre-figlia", distribuito dagli Ordini dei Medici, che veniva utilizzato per la prescrizione di questi farmaci per indicazioni diverse dalla terapia del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa: in sua vece dovrà essere utilizzato il "ricettario a ricalco" introdotto dal decreto del Ministero della Sanità del 24 maggio 2001. Anche il "ricettario a ricalco" ha comunque i giorni contati in quanto, esaurite le scorte, verrà sostituito dal nuovo ricettario approvato con il citato decreto ministeriale e che verrà distribuito sempre dalle Aziende Sanitarie. Il nuovo ricettario, che sostituisce quindi sia il "ricettario madre-figlia" che il "ricettario a ricalco", provvede a fornire tre copie per ogni prescrizione: l'originale, una "copia SSN", una "copia assistito/prescrittore". Il medico dovrà consegnare al paziente sempre l'originale, sempre la "copia assistito/prescrittore", la "copia SSN" solo quando la prescrizione sia a carico del SSN. Solo in caso di autoprescrizione la copia assistito/prescrittore rimarrà in possesso del medico. La compilazione di queste nuove ricette è stata resa uniforme, indipendentemente dal motivo per il quale questi farmaci siano prescritti bisogna indicare: a) nome e cognome del paziente (non è più necessaria la residenza) b) medicinale prescritto con dose, posologia e modalità di assunzione (non necessariamente in lettere, si possono utilizzare i caratteri numerici e le normali contrazioni) c) si può prescrivere una quantità di medicinale fino a coprire 30 giorni di terapia d) le ricette devono riportare il timbro del medico con nome e cognome, domicilio professionale e numero di telefono professionale del medico e) ovviamente, la data e la firma del medico, quest'ultima, in originale sull'originale, ed in copia a ricalco sulle rispettive copie. Infine, da rimarcare che, quando i farmaci dell'allegato III-bis vengono prescritti per la terapia del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, si possono prescrivere anche due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti fino a coprire sempre un mese di terapia (norma già in vigore da alcuni anni). Il medico non dovrà più conservare copia della prescrizione (unica eccezione: il caso dell' autoprescrizione). Possiamo quindi concludere che la nuova normativa uniforma le modalità prescrittive di questi farmaci; il problema per il "medico prescrittore" è una maggiore difficoltà per conservare traccia della prescrizione anche solo per verifica e monitoraggio personale, al fine di scongiurare possibili accuse di abusi od involontarie "iperprescrizioni".
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