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Esenzione dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza |
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Inserito il 14 aprile 2006 da admin. - professione - segnala a:
Confermate precedenti disposizioni sull'esenzione dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza
Decreto legislativo n. 150 del 13.03.06, Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13.04.06
Questo provvedimento modifica, tra l'altro, anche l'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che affrontava le problematiche inerenti l'esenzione dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza. Per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti sanitari, vengono confermate precedenti disposizioni. Pertanto, continuano ad essere esonerati da questo obbligo a) le persone che risultino affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta e b) le donne in stato di gravidanza. La certificazione della patologia deve essere rilasciata dall'unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, deve indicare la durata di validità e deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE. La certificazione dello stato di gravidanza, che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza, deve essere rilasciata dal ginecologo curante.
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