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I limiti del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)
Inserito il 15 luglio 2006 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Una sentenza del Tribunale di Venezia chiarisce ancora i requisiti necessari (ed i limiti che ne derivano) per l' applicazione di TSO: no, per problemi di ordine pubblico.

Il Tribunale di Venezia (sentenza 19/12/2005) ha accolto la richiesta di risarcimento da parte di un cittadino che aveva subito un ricovero coatto senza che ne esistessero i presupposti di legge.
Il cittadino riferiva di aver ricevuto la visita di un carabiniere, e, con il pretesto di controllare la sua idoneita' per il possesso di un’arma da lui detenuta, veniva costretto a svolgere visita attitudinale in ospedale. Li' veniva a conoscenza che in realta' tale comportamento era finalizzato all' esecuzione di un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), disposto dal sindaco allo scopo di prevenire una strage che, a detta di terzi, egli avrebbe avuto in animo di compiere. I familiari infatti avevano manifestato una grave preoccupazione per una situazione di deterioramento caratteriale, di particolare irascibilita' , di litigiosita', aggravata dalla consapevolezza del possesso di un arma.
Il ricorrente subiva così dodici giorni di degenza forzata, durante i quali era sottoposto a terapie mediante assunzione di psicofarmaci.
Il tribunale di Venezia ha sottolineato come il trattamento sanitario obbligatorio non ha nulla a che fare con il disagio psicologico dell’interessato: la Legge non prevede che questa procedura abbia uno scopo preventivo, ma anzi si basa sul concetto che la limitazione alla libertà personale del soggetto portatore di un disagio psichico costituisce, assolutamente, extrema ratio, alla stregua di misura cautelare appunto privativa della libertà personale.
Non sembra nemmeno che si sia cercato di ottenere il consenso dell’interessato. La preoccupazione dei congiunti e il possesso dell' arma erano, in questo caso, irrilevanti, in quanto potevano costituire problema di ordine pubblico, ma non di trattamento psichiatrico obbligatorio che, per sua natura, riguarda esclusivamente problemi sanitari. Non sono piu' ammessi TSO con la vecchia formula "pericoloso per se' o per altri": la legge infatti vieta che il trattamento sanitario obbligatorio sia disposto nei confronti di un soggetto che, quand’anche presuntivamente pericoloso per sé o per gli altri, non sia stato direttamente e personalmente visitato nell’immediatezza della proposta; inoltre vieta che tale trattamento sia proposto e convalidato allorche' il soggetto non sia stato posto nelle condizioni di scegliere terapie alternative.
“Nella concitazione degli eventi - rimarca il Tribunale- , tutti i soggetti coinvolti hanno evidentemente confuso lo strumento di fatto utilizzato con altri strumenti preventivi, volti ad evitare l’eventuale consumazione di fatti delittuosi ovvero autolesivi”.
Daniele Zamperini—Guido Zamperini
Fonte: IPSOA

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