Il rimborso delle spese accessorie per cure effettuate all' estero rientra nella discrezionalita' delle varie nazioni
Non c'è obbligo di rimborsabilità per le spese sostenute per affrontare il trasferimento all'estero legato alle esigenze mediche. Tuttavia gli stati membri possono liberamente conferire prestazioni aggiuntive agli assicurati in base al diritto nazionale, ma non sonoobbligati a conferirle. Le norme comunitarie (in particolare l’art. 22 del regolamento n. 1408/71) non disciplinano la questione delle spese complementari (spostamento, soggiorno e mantenimento, occorse in relazione a cure mediche all’estero); pertanto, spetta unicamente agli Stati membri decidere se adottare o meno disposizioni aggiuntive che attribuiscano il diritto al rimborso di determinate spese. Corte Giust. CE Conclusioni dell'Avvocato Generale 19/01/2006, n. Causa C-466/04