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Classificazione dei medicinali per uso umano
Inserito il 02 luglio 2006 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Classificazione dei medicinali per uso umano ai fini della fornitura

Decreto legislativo n. 219 del 24.04.06, Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21.06.06 - Suppl. Ordinario n. 153

Il titolo VI del citato provvedimento (articoli da 87 a 96) classifica i medicinali ai fini della fornitura, apportando solo modeste modifiche rispetto alla precedente classificazione risalente al decreto legislativo n. 539 del 30.12.1992, e successive modificazioni ed integrazioni.
Pertanto, rimane confermata la classificazione in a) medicinali soggetti a prescrizione medica, b) medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, c) medicinali soggetti a prescrizione medica speciale , d) medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa [comprendente 1) i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti, 2) i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o ad esso assimilabile e 3) i medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista], e) medicinali non soggetti a prescrizione medica.
Per quanto concerne i medicinali soggetti a prescrizione medica, la ripetibilità della loro vendita è consentita, con la stessa prescrizione medica ed in assenza di indicazioni diverse fatte dal medico prescrittore, per un periodo non superiore a 6 mesi (a partire dalla data della prescrizione) e comunque per non più di dieci volte. Rimane invariata, invece, la disposizione che stabilisce la non ripetibilità della vendita quando il medico indichi, nella prescrizione, un numero di confezioni superiore all'unità.
Alcuni formalismi prescrittivi vengono ridefiniti per i medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta: bisogna riportare il codice fiscale del paziente, che può essere omesso solo nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigano la riservatezza del trattamento (articolo 89, comma 4); la ricetta deve contenere (stampata o apposta con timbro) la chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura da cui lo stesso eventualmente dipende (articolo 89, comma 5).
La normativa entra in vigore il 6 luglio 2006.

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