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Recupero di somme da parte della P.A.: non e’ valido se non c' e’ chiarezza
Inserito il 13 ottobre 2006 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Quando la Pubblica Amministrazione richiede indietro somme indebitamente pagate, ha l' obbligo di motivarne con chiarezza e specificazione le motivazioni (sentenza)

Il TAR Calabria, sez. II, con la sentenza n. 150/06 del 14/2/2006, ha annullato i provvedimenti di recupero, da parte di una Pubblica Amministrazione, di emolumenti pagati erroneamente a un dipendente.
“ Se è vero– afferma il TAR- che l'atto con cui l'amministrazione richiede al dipendente le somme indebitamente erogate deve essere qualificato quale atto dovuto, emanato nell'esercizio di un diritto nascente dall'art. 2033 del cod. civ. e privo di una valenza provvedimentale, nel quale è sufficiente che siano
chiarite le ragioni del recupero a prescindere dalla buona fede dell'accipiens
(cfr. cons. Stato sez VI, 20 febbraio 2002), è pur vero che lo stesso sottostà comunque ad un onere motivazionale che non può ritenersi assolto laddove l'atto non espliciti in alcun modo le ragioni sostanziali in base alle quali il dipendente non ha diritto alla somme in precedenza corrisposte”.
Infatti, continua la sentenza, il provvedimento non spiega in maniera esauriente i motivi del recupero delle somme e, nei conteggi allegati si limita, senza
esplicitare alcunché, a individuare delle cifre indicate come correttamente
dovute, delle cifre indicate come indebitamente percette e a fare la
differenza tra le somme così.
In un caso simile _ ricordano i Giudici- il Consiglio di Stato ha recentemente ritenuto che ".. il dovere dell'Amministrazione di motivare i propri provvedimenti è imposto per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, onde consentire al cittadino attraverso di essa di
comprendere le ragioni della loro adozione e, in ultima analisi, di verificare se l'azione svolta sia stata coerente con il principio costituzionale del buon andamento (art. 97 Cost.).
L’ atto impugnato, invece, era espressa in modo non comprensibile per il comune cittadino, con termini tecnici e riferimenti normativi di non immediata
percezione per una persona specializzata in materie non giuridiche.
Per questi motivi il TAR annullava il provvedimento dell’ Amministrazione (pur salvando la possibilita’ di eventuali ulteriori provvedimenti).
Daniele Zamperini
Guido Zamperini

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