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Mezzi di correzione illeciti a scuola: č reato di maltrattamenti. |
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Inserito il 05 dicembre 2006 da admin. - medicina_legale - segnala a:
L' insegnante che usi mezzi di correzione non leciti deve rispondere di un reato piu' grave (sentenza).
Il caso riguarda maltrattamenti effettuati da un’ insegnante elementare nei confronti di alunni, di tipo verbale e fisico. Denunciata, l’ insegnante sosteneva trattarsi di un reato meno grave, quello di “abuso dei mezzi di correzione ( art. 571 C.P.) anziche’ quello piu’ grave di maltrattamenti in famiglia previsto dall’ art. 572 C.P. Il Tribunale di Milano non e’ stato di questo avviso, specificando nell’ ordinanza dell’ 11/1/2006 le caratteristiche dei due delitti. Il delitto di “abuso dei mezzi di correzione”, ha stabilito il Tribunale, e’ ravvisabile allorche’ l’abuso riguardi mezzi di correzione “leciti”. Ben diverso e’ il caso allorche’ si tratti invece di mezzi educativi “illeciti” , cioe’ se si tratta di mezzi contrari o contrastanti con lo scopo disciplinare; l’uso e abuso di questi mezzi illeciti concretano il delitto di maltrattamenti in famiglia. Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che le condotte tenute dall’imputato, insegnante di inglese presso una scuola elementare rivestissero questo secondo aspetto: in base alle testimonianze l’ insegnante si era servito di mezzi quali: il rovesciare in testa di un alunno un cestino pieno di cartacce, il negare il permesso di andare ai servizi ad altro alunno, che non riusciva a contenersi, il rivolgersi agli alunni con epiteti del tipo “cretino, cafone, demente, handicappato”, il rompere i righelli e le matite degli alunni. Per questo motivo, in base anche a precedenti pronunce della Cassazione (per es. sez. VI dell’ 8/10/02) l’ insegnante e’ stato condannato in base all’ art. 572 C.P. DZ– GZ.
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