Il dovere di prestare assistenza all'infortunato, imposto dal Codice Penale, obbliga ad attendere in loco l'arrivo dei soccorsi.
La Corte di Cassazione (sez. V penale, sentenza n. 3397 del 2/2/2005) ha confermato la condanna per Omissione di Soccorso (art. 593 C.P.) ai danni di un soccorritore che, essendo stato testimone di un incidente stradale, aveva chiamato prontamente la polizia ed il pronto intervento sanitario ma si era poi allontanato dal luogo dell’ incidente senza attenderne l’ arrivo. L’ infortunato era poi deceduto malgrado i successivi soccorsi. La Cassazione ha specificato che l’ obbligo di prestare assistenza non si limita all’ immediato intervento ma deve comprendere, successivamente, l'adozione delle cautele atte a limitare il danno riportato dalla persona offesa ed a scongiurare la sua ulteriore esposizione a pericolo. Era indispensabile, quindi che il primo soccorritore attendesse la “presa in carico” dell’ infortunato da parte dei successivi intervenuti