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Colpevole di peculato il dipendente pubblico che fa uso illegittimo del telefono di ufficio |
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Inserito il 01 febbraio 2003 da admin. - medicina_legale - segnala a:
Se, quindi, il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, disponendo, per ragione dell'ufficio o del servizio, dell'utenza telefonica intestata alla pubblica amministrazione, la utilizza per effettuare chiamate di interesse personale, il fatto lesivo si sostanzia non nell'uso dell'apparecchio telefonico quale oggetto fisico, come ritenuto in sede di merito, bensì nell'appropriazione, che attraverso tale uso si consegue, delle energie, entrate a far parte della sfera di disponibilità della pubblica amministrazione, occorrenti per le conversazioni telefoniche.
I fatti: C.R., con più azioni esecutive nel medesimo disegno criminoso, si era appropriato momentaneamente del telefono attivatogli in ragione del suo ufficio, effettuando sessantaquattro chiamate per motivi personali dal 31 marzo al 3 giugno 1998. Denunciato per il reato di cui agli artt. 81, co. 2° e 314 co. 2°, veniva assolto dal G.U.P. del Tribunale di Campobasso perché il fatto non sussiste. Il G.U.P. sottolineava in particolare la sporadicità e l'importo esiguo delle telefonate. Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso deducendo che il giudicante aveva arbitrariamente introdotto una sorta di "soglia di punibilità" che non era in alcun modo prevista dalla legge, e sottolineando che l'art. 323 bis c.p., contemplando una specifica circostanza attenuante per i casi di "particolare tenuità" del reato, confermava come anche queste fossero meritevoli di sanzioni penali. La Cassazione accoglieva il ricorso rilevando oltretutto come la condotta del funzionario non fosse inquadrabile nel cosiddetto "peculato d'uso" di ci al comma 2 del nuovo art. 314 c.p. (applicabile solo nel caso di uso provvisorio della cosa in difformità della destinazione datale nell'organizzazione pubblica; Nel caso in oggetto, si è invece verificata una vera e definitiva appropriazione degli impulsi elettronici attraverso i quali si trasmette la voce, atteso che l'art. 624, 2° co., c.p. dispone che "agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica ed ogni altra energia che abbia valore economico". L' ipotesi di reato va percio' inquadrata nel peculato ordinario. Ciò chiarito, la Corte osserva poi come venga concesso ( Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 31 marzo 1994 (in G.U. 28.06.1994, n. 149) l' uso personale del telefono d' ufficio per "casi eccezionali" qualora il dipendente sia effettivamente "compulsato da rilevanti e contingenti esigenze personali". Tale circostanza non appare pero' dimostrata, ne' il numero delle telefonate (sessantaquattro) deporrebbe per una loro episodicità né sporadicità. Per questi motivi la Corte di Cassazione annullava la sentenza di assoluzione e rinviava gli atti al Tribunale per un nuovo procedimento.
Fonte : Corte di Cassazione, sez. IV penale n. 30751 del 13 settembre 2002
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