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Nulle le Consulenze Tecniche d'Ufficio se riportano irritualmente dati presi da Internet |
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Inserito il 25 aprile 2007 da admin. - medicina_legale - segnala a:
Il CTU (Consulente Tecnico d' Ufficio) non può riportare in perizia dati da lui acuisiti su Internet, qualora non costituiscano comuni conoscenze (sentenza).
Il Tribunale di Mantova ha stabilito, con ordinanza del 16/5/2006 (N. 3028/2003) la nullità di una Consulenza Tecnica d’Ufficio in quanto era stato rilevato che il CTU aveva tratto da Internet (e precisamente dal sito web della società convenuta in giudizio) una serie di elementi che erano stati introdotti in perizia senza che esistessero i presupposti degli artt. 198 cpp o 2711 c.c., che disciplinano l’acquisizione di dati e documenti non presentati in causa. Le notizie reperite su Internet, ha stabilito la Corte, non costituiscono di per sè nozioni di comune esperienza, godendo quindi, sulla base dell’art. 115 ult. co. c.p.c., di una deroga dal principio generale, dovendo essere interpretata, la norma di questo articolo, in senso restrittivo. Basandosi su questo principio restrittivo la Corte ha sottolineato che possa essere ritenuto “notorio” solo il fatto che una persona di media cultura venga a conoscere in un dato tempo e in un dato luogo, mentre le informazioni pervenute da internet, quand’anche di facile diffusione ed accesso per la generalità dei cittadini, non costituiscono dati incontestabili nelle conoscenze della collettività.
Fonte: www.studiocataldi.it
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