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E' dovuto il risarcimento del danno per condotta contraria ai doveri matrimoniali
Inserito il 22 febbraio 2007 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Se e' dimostrato il nesso di causalita' della condotta con un danno ingiusto derivato al coniuge, e' dovuto un risarcimento indipendentemente dalla colpa della separazione. (Sentenza)

Se la condotta assunta da uno dei coniugi e posta in essere nella consapevolezza del pregiudizio alla sfera dell'altro coniuge e’ contraria ai doveri matrimoniali e produttiva di un danno ingiusto, e’ lecito chiedere un risarcimento del danno. Il risarcimento e’ dovuto, qualora si verifichino tali circostanze, indipendentemente da una eventuale pronuncia di addebito in sede di separazione, essendo sufficiente l’ espletarsi della condotta dannosa.
Tale principio e’ stato ribadito dalla III Sezione del Tribunale di Venezia (3 luglio 2006) che pero’ chiarisce come sia necessario accertare che fra la condotta illecita ed il danno accertato sussista un nesso di causalità giuridicamente apprezzabile.
E’ necessario in primo luogo accertare l’ obiettiva gravità della condotta assunta dall' agente, che sia in violazione di uno o più dei doveri nascenti dal matrimonio; va poi compiuta una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i coniugi nel contesto familiare.
A questo punto deve essere accertato, con speciale rigore, la sussistenza di un danno oggettivo a carico dell'altro coniuge e la sua “riconducibilità in sede eziologica non già alla crisi coniugale in quanto tale, per sé di norma produttiva di uno stato di sofferenza psico-emotiva, affettiva e relazionale, oltre che talora di disagio economico e comportamentale a carico di almeno una delle parti, ma alla condotta trasgressiva, e perciò lesiva, dell' agente, proprio in quanto posta in essere in aperta e grave violazione di uno o più dei doveri coniugali".
DZ
Fonte www.studiocataldi.it

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