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Se non c’è danno l’ errore medico non comporta risarcimento
Inserito il 24 febbraio 2007 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Se il danno è preesistente all' opera del medico e si sarebbe comunque verificato, l' eventuale errore del sanitario non comporta un risarcimento

Se c’ è un danno estetico preesistente, e questo per giunta e’ molto grave, non e’ lecito ottenere un risarcimento per un eventuale aggravamento, se la condotta del sanitario non ha avuto effettiva incidenza.
Questo, all’ incirca, e’ stato il pronunciamento del Tribunale di Pescara che ha respinto la domanda di risarcimento avanzata da una paziente nei confronti di un Ente Ospedaliero.
La paziente aveva riportato, in seguito di una caduta, una ferita ad una gamba per cui era stata soccorsa presso un Ente Ospedaliero, ove i sanitari avevano suturato la ferita senza pero’ assicurare un adeguato drenaggio. Per questo motivo la ferita si era infettata costringendo i sanitari ad un intervento chirurgico. Aveva chiesto quindi un risarcimento per il danno permanente che sarebbe derivato dall’ errore medico a cui era conseguito il secondo intervento.
Il Tribunale invece considerava che "con riferimento alla domanda volta al riconoscimento di un danno da invalidità permanente, … non vi è convincente prova che detto secondo intervento abbia contribuito ad aggravare le conseguenze estetiche e funzionali dell’attrice derivanti dal pregresso sinistro". Infatti nella consulenza d'ufficio "non vi sono elementi dai quali potersi desumere, con apprezzabile grado attendibilità che per l'attrice, in assenza del successivo intervento, le conseguenze negative, sotto il profilo della invalidità permanente, sarebbero state apprezzabilmente minori".
Infatti risultava (e i magistrati hanno sottolineato la circostanza) che le lesioni subite in occasione della caduta erano già di notevole entità (ferita lacero contusa con interessamento muscolare) gia’ di per se’ idonea a cagionare esiti cicatriziali e modeste alterazioni della sensibilità. Per questo motivo l’ Ospedale veniva condannato al solo risarcimento dei danni da invalidità temporanea e parziale conseguenti al secondo intervento; veniva respinta la richiesta di risarcimento del danno permanente.
I magistrati hanno applicato, nella circostanza, i canoni consolidati della medicina legale: perche’ ci sia diritto ad un risarcimento, devono coesistere due elementi: la colpa dell’ agente, e il danno subito dalla vittima come conseguenza della condotta colposa. Benche’ i sanitari avessero errato in occasione del primo intervento, avendo omesso un adeguato drenaggio della ferita, (esisteva quindi l’ elemento della colpa), l’ intervento riparatore non aveva causato, di per se’, alcun danno permanente in quanto gli esiti menomativi sarebbero stati ugualmente presenti, presumibilmente nella stessa misura, anche senza l’ errore dei sanitari.
Errare, quindi, non comporta automaticamente l’ obbligo risarcitorio se non c’e’ dimostrato nesso di causalita’ tra l’ errore e gli esiti peggiorativi.
DZ
Fonte: www.studiocataldi.it

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