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Pensioni privilegiate: il rifiuto è nullo se la Consulenza Tecnica non è motivata
Inserito il 08 marzo 2007 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Se il CTU e il giudice disattendono la Consulenza di parte senza motivazioni, il giudizio puo' essere nullo.

La Seconda Sezione Centrale d’Appello della Corte dei Conti, con sentenza 3/1/2006, riformando una sentenza del Giudice monocratico in primo grado, ha affermato un principio generale estremamente importante per centinaia di giudizi pendenti dinanzi la Corte dei Conti:
Un militare contraeva una infermità nervosa durante il servizio di leva, a causa dei noti disagi e stress dal servizio stesso, che incidono particolarmente su soggetti in qualche modo più deboli o predisposti. Il militare chiedeva la pensione privilegiata al Ministero della Difesa ma la sua richiesta veniva respinta. Si rivolgeva allora alla Corte dei Conti presentando, oltre a citazioni giurisprudenzili, una ampia e motivata consulenza tecnica medico legale a sostegno delle sue ragioni.
Il Giudice monocratico di primo grado chiedeva un parere all’Ufficio Medico Legale del Ministero della Sanità disponendo tra l’altro , la visita diretta del ricorrente. L’Ufficio esprimeva un parere negativo ma assolutamente generico, che non esaminava ne’ citava la consulenza di parte, senza inoltre visitare il ricorrente come stabilito dal Giudice. Il Giudice teneva ugualmente per buona tale consulenza respingendo ogni richiesta del militare e del suo difensore.
Il militare ricorreva in appello basato, in sintesi, su quattro motivi: illogicità e inadeguatezza della motivazione; eccesso di potere sotto il profilo della “error in procedendo”, perché non vi è stato, in buona sostanza, un contraddittorio; reiterante violazioni del principio della parità della difesa; travisamento dei fatti su un punto essenziale della controversia.
La Corte d’ Appello riconosceva la validita’ delle obiezioni del militare che eccepiva l’ insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, in quanto, nel contrasto dei pareri espressi ai vari consulenti, il giudice di prime cure si era limitato a far proprio l’orientamento contrario al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità nevrotica in controversia, senza indicare i motivi per i quali le argomentazioni della perizia di parte andavano disattese. Infatti di tale relazione peritale il giudice di prime cure era tenuto ad esaminare espressamente e adeguatamente le controdeduzioni, la cui infondatezza non poteva egli sommariamente e implicitamente ritenere sulla base dell’adesione “per relationem” al parere del consulente d’ ufficio. Non avendo il giudice di primo grado proceduto a siffatto esame, risulta, in buona sostanza, vanificato il diritto alla difesa del ricorrente. Nella logica delle considerazioni suesposte, il Collegio riteneva quindi che la sentenza impugnata dovesse essere annullata.
Fonte: La Previdenza.it

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