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Ultrasessantacinquenni invalidi civili: chiarimenti dell’ INPS |
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Inserito il 26 febbraio 2007 da admin. - medicina_legale - segnala a:
L' INPS si adegua ai pareri della Cassazione circa le prestazioni per invalidita' civile agli ultrasessantacinquenni
Gli invalidi civili, allorche’ giungano al sessantacinquesimo anno di eta’, vedono sostituite (ai sensi di quanto previsto dall’art.19 della legge 30.3.1971, n.118) le prestazioni di invalidità civile dalla pensione sociale (ora assegno sociale, dopo la legge 335/1995). L’ INPS, con messaggio n. 20930 del 25/7/2006 specifica che, riguardo ai limiti reddituali per il diritto alle prestazioni sostitutive, l’Istituto mantiene l’applicazione degli stessi criteri previsti prima del compimento dell’età, in conformità alle direttive del Ministero del lavoro (nota del 27.3.2000), secondo cui per gli invalidi civili ultrassessantacinquenni continua a trovare fondamento lo status di invalido civile. Tale indirizzo e’ anche ribadito dalla Cassazione (v. Cass. SS.UU. n.10972/2001). Per quanto riguarda il reddito da prendere in considerazione per l’accertamento o la verifica delle condizioni reddituali l’ INPS ha gia’ chiarito con circolare n. 86 del 27.4.2000, che occorre riferirsi al reddito percepito dagli interessati nell’anno precedente in rapporto al limite stabilito per l’anno di riferimento della prestazione, come previsto per le provvidenze INVCIV fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Fonte: www.laprevidenza.it
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