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FNOMCeo: pubblicità relativa all’esercizio professionale non convenzionale |
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Inserito il 16 agosto 2007 da admin. - professione - segnala a:
Documento ufficiale del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in cui si delineano i requisiti indispensabili per la pubblicità dell’informazione sanitaria relativa all’esercizio professionale non convenzionale
FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI (Consiglio Nazionale – Roma 22 febbraio 2007)
Il percorso di responsabilità riguardo alla tematica dell’esercizio professionale delle Medicine e pratiche non convenzionali, già avviato a Terni dalla Federazione Nazionale nel 2002, vede oggi la FNOMCeO esercitare nuovamente, a distanza di cinque anni, un ruolo di riferimento per i Colleghi medici e odontoiatri a garanzia della dignità della Professione ma soprattutto un compito di tutela della salute dei cittadini e di salvaguardia del livello qualitativo delle prestazioni professionali rese anche in ambito non convenzionale. La presa di posizione di Terni rimane a tutt’oggi l’espressione concreta della doverosa attenzione che la FNOMCeO deve porre in essere in tutti i campi dell’esercizio professionale. Non è stato un percorso facile e ancora oggi rivendichiamo la giustezza di quella scelta. Ritenere che l’esercizio professionale di nove Medicine e pratiche non convenzionali costituisce atto medico già all’epoca fu espressione della volontà di offrire al cittadino la più ampia libertà possibile di scelta terapeutica. Libertà di scelta che secondo noi medici ed odontoiatri non può prescindere dalla piena informazione dei possibili e diversi approcci diagnostici e terapeutici. Sulla base, quindi, del consenso libero e informato si ritenne consapevolmente di trasferire nella sfera delle responsabilità etiche, civili e tecnico-professionali un sistema di conoscenze e di attività quali le Medicine e pratiche non convenzionali, pur nella consapevolezza delle difficoltà esistenti sul piano della metodologia scientifica che caratterizza e definisce la Medicina ufficiale. L’Ordine professionale riafferma anche in questo campo la propria competenza e responsabilità in ambito deontologico con particolare riguardo ai doveri dei medici in tema di trattamento terapeutico, di informazione al cittadino e di acquisizione del consenso. Oggi si ritiene opportuno ribadire la necessità di definire a livello legislativo il sistema delle prestazioni mediche non convenzionali, in considerazione della sempre più frequente richiesta professionale non convenzionale, nell’intento della massima tutela della salute e a garanzia del livello qualitativo delle prestazioni dei medici e degli odontoiatri. Riteniamo che i pilastri di tale normazione dovranno fondarsi su una puntuale definizione dei criteri e delle procedure di accreditamento dei soggetti formativi nonchè dei curricula formativi, ovvero delle regole e norme di regolamentazione dell’esercizio professionale e dell’autorizzazione di farmaci, rimedi e presidi non convenzionali. In tale senso la Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri CHIEDE con forza un intervento legislativo del Parlamento che porti all’approvazione di una normativa specifica sulle Medicine e pratiche non convenzionali che consenta anche in tali ambiti il rispetto del diritto sancito dalla Costituzione alla tutela della salute dei cittadini, possibile solo attraverso una piena realizzazione e valutazione della competenza professionale, DECIDE nelle more di tale normazione legislativa di esercitare fino in fondo il proprio ruolo di garanzia e di tutela dei cittadini indicando, quale atto di indirizzo e coordinamento, norme di prima applicazione (all.to 1) per gli Ordini provinciali finalizzate esclusivamente a consentire loro di svolgere in modo omogeneo e coerente il ruolo di verifica della trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari informativi relativamente all’esercizio delle Medicine e pratiche non convenzionali così come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006 n. 248.
All.to 1)
Requisiti indispensabili per la pubblicità dell’informazione sanitaria relativa all’esercizio professionale non convenzionale : PRIMA APPLICAZIONE
a) Certificazione di una scuola almeno biennale, ad orientamento clinico, frequentata per un minimo di 200 ore di monte orario che attesti la formazione teorica e il superamento di un esame finale nonché autocertificazione attestante l’esercizio professionale non convenzionale da almeno 3 anni. Le scuole devono garantire i seguenti requisiti: 1. il responsabile didattico della scuola deve essere medico, 2. i docenti titolari/ordinari della formazione devono essere medici salvo casi particolari di apporto di ulteriori competenze in riferimento alla didattica (giurisprudenza, farmacia..), 3. la scuola deve avere un minimo di tre docenti titolari e comunque la componente medica deve essere almeno di 2/3 del corpo docente;
oppure
b) Certificazione di pratica clinica nella materia, effettuata in struttura pubblica e/o privata, da almeno due anni, rilasciata dal direttore sanitario o comunque dal responsabile sanitario della struttura.
Tale fase di prima applicazione ha la durata di 6 mesi dalla data di approvazione della deliberazione cui il presente testo è allegato.
Nei casi in cui gli Ordini ritengano sussistere una acclarata competenza e professionalità clinica del richiedente potranno valutare in alternativa ai requisiti di cui ai punti a) e b), e limitatamente alla fase di prima applicazione , il possesso di almeno 3 dei titoli che seguono. ai fini della verifica del messaggio da pubblicizzare
Titoli aggiuntivi al fine della definizione del curriculum
a. pubblicazioni nella specifica disciplina su libri, riviste mediche dotate di comitato scientifico o comunicazioni a convegni; b. partecipazione a convegni in qualità di organizzatore scientifico; c. effettuazione di attività didattiche non continuative sulla materia; d. partecipazione a corsi formativi quali master universitari, seminari, corsi intensivi nella materia; e. partecipazione a convegni sulla materia nei cinque anni precedenti la richiesta dell’attestazione.
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