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Cure palliative e assistenza ai pazienti terminali |
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Inserito il 13 aprile 2007 da admin. - professione - segnala a:
Regolamento recante: Definizione degli standard relativi all'assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo, in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
Decreto del Ministero della Salute n. 43 del 22 febbraio 2007, Gazzetta Ufficiale n. 81 del 06.04.07
Con questo provvedimento il Ministero della salute emana norme vincolanti concernenti gli standard delle strutture dedicate alle cure palliative e della rete di assistenza ai pazienti terminali, in ottemperanza alla legislazione vigente che prevede l'adozione di un programma su base nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di una o più strutture, ubicate nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari. Gli standard qualitativi e quantitativi prevedono la valutazione di alcuni indicatori (numero di malati deceduti a causa di tumore assistiti dalla rete di cure palliative a domicilio e/o in hospice / n. di malati deceduti per malattia oncologica; numero di posti letto in hospice; numero di hospice in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000 e degli eventuali specifici requisiti fissati a livello regionale / numero totale di hospice; numero annuo di giornate di cure palliative erogate a domicilio per malati deceduti a causa di tumore; numero di malati nei quali il tempo massimo di attesa fra la segnalazione del caso e la presa in carico domiciliare da parte della Rete di cure palliative è inferiore o uguale a 3 giorni / numero di malati presi in carico a domicilio dalla Rete e con assistenza conclusa; numero di malati nei quali il tempo massimo di attesa fra la segnalazione del caso e il ricovero in hospice è inferiore o uguale a 3 giorni / numero di malati ricoverati e con assistenza conclusa; numero di ricoveri di malati con patologia oncologica nei quali il periodo di ricovero in hospice è inferiore o uguale a 7 giorni / numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica; numero di ricoveri di malati con patologia oncologica nei quali il periodo di ricovero in hospice è superiore o uguale a 30 giorni /numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica), il cui calcolo viene ben definito dal provvedimento (allegati 1 e 2, rispettivamente). Per gli standard strutturali, essi sono definiti sia da provvedimenti nazionali che delle singole regioni. Da parte loro, le regioni dovranno garantire a) l'informazione ai cittadini ed agli operatori sulla istituzione della rete di assistenza palliativa, sulla localizzazione dei servizi e delle strutture, sull'assistenza erogata dalla rete e sulle modalità di accesso e b) l'utilizzo sistematico e continuativo, da parte della rete di assistenza palliativa, di strumenti di valutazione della qualità percepita dai malati e dalle loro famiglie. Inoltre, le regioni dovranno garantire il progressivo adeguamento a questi standard nel corso del triennio 2006-2008 Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicheranno il presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
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