Il genitore deve dimostrare di aver esercitato la massima vigilanza, altrimenti risponde dell' evento
E’ osservazione comune il caso di un genitore che acquisti un ciclomotore “cinquantino” per il figlio minorenne e che questi, al fine di ottenerne maggiori prestazioni a livello di velocità, ne modifichi le caratteristiche. Queste modifiche possono comportare sanzioni diverse, tra cui multe salate e la della confisca del mezzo. Di fronte a tali evenienze, spesso i genitori si difendono affermando che il minore avrebbe apportato le modifiche a loro insaputa, ma la Cassazione non ha accolto queste tesi difensive. In un caso recente la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 6685/2007), ha stabilito che la responsabilità è sempre dei genitori se il figlio minorenne modifica le caratteristiche dello scooter. Il genitore (che eserciti la potestà su un minorenne “reo” di aver modificato il motorino) puo’ essere ritenuto non responsabile solo se dimostra di non averlo potuto impedire; deve quindi fornire la prova di avere esercitato la massima vigilanza e di aver fatto tutto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con un veicolo capace di prestazioni superiori a quelle consentite e di aver controllato che il veicolo non venisse a tal fine modificato. Di conseguenza la Corte ha rigettato il ricorso presentato da un padre a cui il Prefetto aveva disposto la confisca dello scooter (modificato) di sua proprietà.